L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la bozza di fac-simile del waiver, cioè dell’autorizzazione, rilasciata da parte dei contribuenti agli intermediari finanziari che intendono avvalersi della collaborazione volontaria, a trasmettere tutti i dati che riguardano le attività oggetto della procedura alle Autorità finanziarie italiane richiedenti.
Questo fac-simile può essere un utile strumento di ausilio e ci si aspetta che il suo contenuto possa essere arricchito anche con il contributo dei cittadini, degli operatori del settore e dei professionisti.
La presentazione all’Agenzia di questa autorizzazione consente al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del D.L. 167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all’UE o allo SEE, che assicura lo scambio automatico di informazioni.
Inoltre, al contribuente che presenta il waiver all’Agenzia delle Entrate non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie vengano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.Riduzioni delle sanzioni caso per caso – L’adesione alla voluntary disclosure produce effetti sia dal punto di vista delle violazioni di carattere sostanziale sia sotto l’aspetto delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
In merito a queste ultime, la procedura consente la determinazione della sanzione nella misura pari alla metà del minimo edittale.
Infatti, specifica la norma, le sanzioni di cui all’art. 5, co. 2, del D.L. 167/90 sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, co. 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:
Questo fac-simile può essere un utile strumento di ausilio e ci si aspetta che il suo contenuto possa essere arricchito anche con il contributo dei cittadini, degli operatori del settore e dei professionisti.
La presentazione all’Agenzia di questa autorizzazione consente al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del D.L. 167/1990, della metà del minimo edittale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese non appartenente all’UE o allo SEE, che assicura lo scambio automatico di informazioni.
Inoltre, al contribuente che presenta il waiver all’Agenzia delle Entrate non si applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 78/2009, nel caso in cui le attività finanziarie vengano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.Riduzioni delle sanzioni caso per caso – L’adesione alla voluntary disclosure produce effetti sia dal punto di vista delle violazioni di carattere sostanziale sia sotto l’aspetto delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
In merito a queste ultime, la procedura consente la determinazione della sanzione nella misura pari alla metà del minimo edittale.
Infatti, specifica la norma, le sanzioni di cui all’art. 5, co. 2, del D.L. 167/90 sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, co. 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:
- se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato in G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- se l’autore delle violazioni, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (il c.d. waiver, appunto).
Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.