+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

FACTA in Gazzetta Ufficiale

9 Luglio 2015silvanaNews
Evasione-fiscale     È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 07.07.2015 la legge di ratifica dell’Accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) tra Italia e Stati Uniti.

La normativa Fatca è stata varata dagli Usa per contrastare l’evasione fiscale da parte dei propri contribuenti che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle somme derivanti dal mancato pagamento di imposte.

Per contrastate tale fenomeno la normativa de quo prevede che gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, società di gestione del risparmio, sim e broker) identifichino e segnalino all’autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense a partire dal 1° luglio 2014.

L’applicazione della normativa prevede un duplice step:

• il trasferimento dei dati da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate italiana;
• questi dati verranno a loro volta trasferiti dall’Agenzia all’IRS (Internal Revenue Service – Agenzia fiscale statunitense).

Le prime comunicazioni partiranno entro il 30 settembre 2015.

In particolare, formeranno oggetto di scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, gli elementi indicati nell’art. 2 dell’Accordo FATCA, ovvero:
• i dati identificativi del titolare del conto;
• il numero di conto;
• il nome e i dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione;
• il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell’anno solare o del diverso periodo di riferimento.

Tale accordo consentirà di ottenere taluni benefici per i contribuenti italiani, come ad esempio, l’esenzione dalla ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense; la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati.

Altro beneficio è previsto per gli intermediari italiani che potranno interfacciarsi esclusivamente con l’Amministrazione Finanziaria italiana, con evidenti effetti semplificativi.
Si attendono ora i provvedimenti attuativi da parte del MEF, nonché il Provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Su tale ultimo aspetto, si ricorda che si è chiusa il 15 giungo la consultazione pubblica concernente le modalità per comunicare i dati alla Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari finanziari.
Si attendono a breve dunque i provvedimenti attuativi definitivi.

Autore: Redazione Fiscal Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Tag: #autorità, #facta, #fiscale, #residenzafiscale

articoli collegati

B&G ITALIA È LIETA DI ANNOVERARE UN NUOVO SERVIZIO: CHIEDI AL PROFESSIONISTA

9 Giugno 2015silvana

Omessa fattura: rimedio entro il periodo d’imposta

16 Settembre 2015silvana

Residenza fiscale: i criteri convenzionali

3 Novembre 2014silvana
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |