Il contribuente può proporre ricorso contro l’atto, in autotutela, che annulla parzialmente l’accertamento, anche se tale atto non è ricompreso nell’elenco di quelli impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92.
È l’importante chiarimento che arriva dalla Corte di Cassazione secondo cui, in sostanza, sono impugnabili in CTP anche gli atti diversi da quelli contenuti nell’elenco recato dall’art. 19 citato, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria.
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