Anche per l’anno 2016 lo Spesometro è ai nastri di partenza.
Lo Spesometro o anche definito comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA previsto dal DL 78/2011 e prevede la comunicazione telematica di tutte le operazioni rilevanti a fini IVA, siano esse documentate da fattura, scontrino, ricevuta fiscale o anche per le quali non sia obbligatoria la certificazione del corrispettivo pattuito.
Il termine ultimo per l’invio telematico di tale comunicazione è fissato in maniera distinta.
Per i contribuenti che hanno periodicità IVA mensile il termine ultimo per l’adempimento è fissato entro il 10 aprile 2016.
I contribuenti che hanno periodicità IVA trimestrale comunicano i dati relativi allo spesometro entro il 20 aprile 2016. Novità dello spesometro.
Rispetto agli anni d’imposta precedenti, lo spesometro per l’anno 2015 prevede alcune novità. Infatti con il provvedimento del 31 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che: le Amministrazioni Pubbliche (art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009) e le Amministrazioni Autonome dovevano essere escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2014. Con ciò quindi l’Agenzia prevedeva una deroga di tipo soggettivo.
Contemporaneamente con lo stesso provvedimento del marzo 2015 si prevedeva anche che i commercianti al dettaglio e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972) non dovessero comunicare le operazioni attive d’ importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2014. In tale ambito si prevedeva quindi una deroga di tipo oggettivo. Per l’anno d’imposta 2015, diversamente, le due deroghe valevoli per l’anno 2014 vengono meno, obbligando quindi le Amministrazioni Pubbliche alla presentazione dello spesometro, nonché obbligando i commercianti al dettaglio e operatori turistici a dover comunicare le operazioni attive d’ importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’IVA. Soggetti obbligati.
Sono obbligati alla presentazione dello spesometro tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano posto in essere nell’anno d’imposta 2015 operazioni rilevanti a fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti). Sono esonerati.
Sono esonerati dall’obbligo i soggetti che hanno optato regime di cui all’articolo 27, primo e secondo comma del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72.
Da sottolineare il fatto che le istruzioni alla comunicazione polivalente – spesometro non sono state modificate in funzione dell’introduzione del nuovo regime forfettario ex L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015), tuttavia, la relazione illustrativa alla Legge di Stabilità medesima precisa che i contribuenti che aderiscono a tale regime forfettario sono, altresì, esonerati da fra l’altro dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) di cui all’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.
Si ponga attenzione al fatto che come detto in precedenza le Amministrazioni Pubbliche erano escluse dall’obbligo di presentazione dello spesometro per l’anno d’imposta 2014, divenendo obbligate all’adempimento per l’anno 2015. Con ciò l’Agenzia delle Entrate ha inteso escludere per il 2014, e quindi ammettere all’obbligo con decorrenza 2015 le Amministrazioni Pubbliche che svolgono attività di tipo commerciale ai sensi dell’art, 4 DPR 633/72. Continuano ad essere irrilevanti e quindi esonerate da tale obbligo le operazioni poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni in ambito istituzionale. Operazioni interessate.
Le operazioni interessate dalla comunicazione sono:
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici);
le operazioni in contanti legate al turismo d’ importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
Operazioni escluse.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
le importazioni, le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 633/1972;
le operazioni intracomunitarie;
quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria;
le operazioni d’ importo pari o superiore a 3.660 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.