La compilazione del quadro RW per la relazione finanziaria – Nel corso di Telefisco 2016 l’Amministrazione Finanziaria, in un ottica di semplificazione, ha avuto modo di chiarire che gli adempimenti dichiarativi, in caso di detenzione della relazione finanziaria presso un intermediario estero, s’intendono assolti con l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Dunque, maggiore facilità per il contribuente che non è obbligato a dare evidenza di tutte le variazioni che la relazione finanziaria ha subito nel corso del periodo d’imposta. Il codice attività da utilizzare per comunicare le relazioni finanziarie all’estero, in via transitoria, solo per il Modello Unico 2016, è il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria”.
Una questione che va certamente affrontata è quella relativa al cambio da utilizzare per gli investimenti espressi in moneta diversa dall’euro. A tal proposito, visto che l’Amministrazione Finanziaria richiede esclusivamente l’indicazione del valore iniziale e del valore finale della relazione finanziaria si è del parere che si possa far riferimento per il valore inziale, a quello medio del mese di dicembre dell’anno precedente (dicembre 2014 per UNICO 2016), o del mese d’inizio del rapporto in corso d’anno e, per il valore finale, quello del mese di dicembre dell’anno (dicembre 2015 per UNICO 2016) o del mese di chiusura del rapporto.
Gli apporti di capitale – Attenzione però: nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli,…), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:
– si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
– in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.
Ne discende dunque che, nei casi di apporti di capitale alla relazione finanziaria, si rende necessario scindere il periodo ante apporto e post apporto. I due periodi dovranno essere distintamente indicati. È come se si avessero due distinte relazioni finanziarie nello stesso periodo d’imposta.
E i c/c presenti nella relazione finanziaria – Uno dei dubbi sollevati da rilevante dottrina in merito ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria in occasione di Telefisco 2016 è l’applicazione dell’IVAFE sui conto correnti abbinati alla relazione finanziaria. Nello specifico, visto che in caso di relazione finanziaria si è tenuti alla compilazione di un solo rigo del quadro RW con l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, su quest’ultimo valore verrà applicata l’IVAFE percentuale (2 per mille). Ora, se nella relazione finanziaria, come spesso accade, sono presenti anche dei conto correnti questi dovranno essere indicati separatamente così da permettere l’applicazione dell’IVAFE fissa (34,20) in luogo dell’IVAFE percentuale? Dai successivi chiarimenti forniti sempre nella C.M. 12/E2016 sembrerebbe possibile anche in caso di relazione finanziaria indicare separatamente i conto correnti. Su tale questione vi è da evidenziare che c’è invece chi sostiene che anche i conto correnti vadano indicati insieme al valore della relazione finanziaria.
Semplificazione si, ma con dei paletti – Nella C.M. 12/E/2016, emanata per “ufficializzare” i chiarimenti che l’Amministrazione Finanziaria ha fornito nel corso di Telefisco 2016, alla semplificazione precedentemente analizzata (unico rigo per le relazioni finanziarie) sono stati posti dei precisi limiti, non indicati in occasione di Telefisco 2016. In particolare, per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella Circolare 38/E del 2013. Dunque, semplificazioni in dichiarazione ma con la necessità di rendicontare in modo dettagliato le variazioni che la relazione finanziaria ha subito in caso di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
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