Per tale fattispecie è opportuno innanzitutto premettere che un Trust può essere:
– trasparente: quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi;
– opachi: quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) non sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trusteel’assegnazione degli stessi.
Alcune considerazioni vanno effettuate anche in relazione alla residenza del Trust.
L’art. 1 co. 74 della L. 296/2006 ha inserito il trust tra gli enti commerciali e non commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES di cui all’art. 73 del Tuir. Di conseguenza, la residenza fiscale del Trust sarà determinata in base ai criteri utilizzati per individuare la residenza dei soggetti IRES, ovvero sede legale o sede dell’amministrazione o oggetto principale per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato.
Tuttavia, data la particolare struttura del Trust e l’assenza di una sede legale, per determinare la residenza fiscale in caso di Trust si dovrà far riferimento alla sede dell’amministrazione o all’oggetto principale (C.M. 48/E/2007).
Nella C.M. 38/E/2013, l’Amministrazione Finanziaria, relativamente ai trust trasparenti residenti,indica che gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti.
I chiarimenti forniti nella C.M. 38/E/2013, congiuntamente alla definizione di titolare effettivo mutuata dalla normativa antiriciclaggio, portano a configurare, in riferimento ai Trust trasparenti residenti, le due seguenti situazioni:
1. qualora non siano verificati i presupposto del “titolare effettivo” in capo ai beneficiari individuati del Trust (ad esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25 per cento del patrimonio), gli obblighi di monitoraggio degli investimenti o delle attività estere ricadono sul Trust, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti;
2. qualora siano verificati i presupposto del “titolare effettivo” in capo ai beneficiari individuati del Trust (ad esempio, se la percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25 per cento), il contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
Discordo diverso per i Trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia.
In tale caso, infatti sia qualora non siano verificati i presupposto del “titolare effettivo” in capo ai beneficiari individuati che qualora lo siano, gli obblighi di monitoraggio degli investimenti o delle attività estere ricadono sui beneficiari individuati residenti in Italia.
Può accadere che i beneficiari non siano individuati.
In questi casi, l’obbligo di monitoraggio ricadrebbe sul “titolare effettivo”, ove esistente, come definito nel Provvedimento del 18 Dicembre, ossia “se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica”.
Tale eventualità è stata, giustamente, eliminata dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013. Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti”.
Dunque, in caso di Trust con beneficiari non individuati, senza che si verifichino le altre condizioni della percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo pari o superiore al 25 per cento, l’obbligo di monitoraggio spetta al Trust, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti.
Una delle implicazioni di tale precisazione è che in caso di trust estero, dove i beneficiari, fiscalmente residenti in Italia, non abbiano un diritto puntuale alla percezione dei beni in quanto sono meri partecipanti di una categoria, non sussiste obbligo di monitoraggio per alcuno.
Infatti:
– il trust è escluso in quanto non residente;
– mentre i beneficiari, anche se fiscalmente residenti in Italia, che non abbiano un diritto puntuale alla percezione dei beni, sono esclusi in forza delle indicazioni contenute nella circolare.
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