Il documento che comprova l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione dei redditi è la ricevuta che si ottiene da Entratel e che viene generata dal sistema telematico mediante invio al soggetto che ha effettuato la trasmissione.
Per la trasmissione delle dichiarazioni inviate entro i termini, ma scartate dall’Agenzia delle Entrate, non è stabilito un termine d’invio. A tal proposito tuttavia la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25.1.2002, n. 6/E ha precisato che: “le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto da parte dell’Agenzia”. Sul punto si evidenzia che i 5 giorni decorrono dalla comunicazione dell’avvenuto scarto che potrebbero essere successivi al termine ultimo previsto per l’invio.
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