A tal fine è in primo luogo necessario richiamare l’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, in virtù del quale “il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.
Pertanto, con riferimento alle società di capitali, il termine per il versamento delle imposte è influenzato da due fattori:
– la data di chiusura del periodo d’imposta;
– il termine previsto per l’approvazione del bilancio.
In merito a quest’ultimo punto deve tuttavia essere sottolineato come, a rilevare, non sia la data di effettiva approvazione del bilancio, ma quella prevista per la scadenza dello stesso così come espressamente chiarito dalla circolare 19 giugno 2002 n. 54/E.
In altre parole, nel caso in cui una società debba approvare il bilancio nei termini di 120 giorni, ma, a causa di alcuni contrasti tra i soci, approvi il bilancio solo oltre il termine previsto, il versamento dovrà essere comunque effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo.
Un caso pratico
Ipotizziamo, dunque, che l’esercizio sociale della società Alfa Srl sia coincidente con l’anno solare. Il bilancio al 31.12.2014 dovrebbe essere approvato entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio della società è stato però approvato soltanto il 23 giugno, a seguito di alcuni contrasti tra i soci.
Qual è, in questo caso, il termine per il versamento delle imposte?
Ricordiamo, a tal proposito, che l’articolo 17 D.P.R. n. 435/2001 prevede che il versamento deve essere effettuato:
– entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
– entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Nel nostro caso la società ha effettivamente approvato il bilancio oltre i termini di quattro mesi, ma non in virtù di una specifica disposizione normativa, in quanto la causa è esclusivamente imputabile ai dissidi esistenti tra i soci, in conseguenza dei quali è stata necessaria più di un’assemblea per raggiungere un accordo.
Pertanto la società in oggetto dovrà versare le imposte entro il 16 giugno oppure entro il 6 luglio 2015, se esercita attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche nel caso in cui la società non approvi il bilancio chiuso al 31.12.2014.
Si ricorda, tuttavia che i versamenti potranno inoltre essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento, anche nei 30 giorni successivi.
Il maggior termine dei 180 giorni
Ipotizziamo invece ora che, sempre la stessa società, possa beneficiare del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio.
Ebbene, in questo caso le imposte potranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Anche in questo caso, però, se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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