Trust e imposta di donazione – La disposizione dei beni in Trust è quella che genera maggiori criticità per l’individuazione dell’imposizione indiretta.
Secondo l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria nella C.M. n. 48/2007 e confermata nella C.M. n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’atto di costituzione di un trust configurando un atto di costituzione di vincoli di destinazione, rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Al contrario, la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l’imposta trovi applicazione solo alla cessazione del Trust, ovvero al trasferimento dei beni in Trust ai beneficiari. Secondo tale orientamento, all’atto istitutivo del Trust si applica l’imposta di donazione in misura fissa.
Recenti sentenze della CTP di Milano – La CTP di Milano con le recenti sentenze 1208/17/14 e 1002/25/14 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l’imposta di donazione in misura percentuale non si applica al momento della disposizione dei beni in Trust, fase in cui trova applicazione l’imposta di donazione in misura fissa, bensì al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari finali.
Tale interpretazione rinviene le sue motivazioni sostanziali nel fatto che solo al momento del trasferimento dei beni in Trust si verifica l’arricchimento patrimoniale del beneficiario.
Le ordinanze della Cassazione – Con le ordinanze n. 3737 e n. 3735 depositate il 24 febbraio 2015, la Corte di Cassazione rinnega la tesi secondo cui l’istituzione del vincolo di destinazione non sarebbe da intuire quale manifestazione di capacità contributiva, contrariamenti a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito, affermando, compatibilmente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006, che l’imposta di donazione è dovuta all’atto dell’istituzione del vincolo di destinazione.
Il caso più interessante è quello affrontato nell’ordinanza n. 3735. Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che ha istituito un trust disponendovi degli immobili e nominando se stesso quale trustee. È il caso del Trust autodichiarato, caso in cui il Disponente e il Trustee coincidono. Il Disponente non attua alcun trasferimento a un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione pertanto si verifica all’interno del patrimonio del Disponente.
In tale caso, l’istituzione del vincolo di destinazione non sarebbe da intuire quale manifestazione di capacità contributiva, non essendovi spostamento patrimoniale. Di diverso avviso la Cassazione, che ha ritenuto anche in questo caso applicabile l’imposta proporzionale dell’8% all’atto dell’istituzione del vincolo di destinazione.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/trust-imposta-di-donazione-immediata,3,26563
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