È quanto emerge dalla sentenza 26 novembre 2014 n. 25100 della Corte di Cassazione – Sezione Quinta Tributaria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia concernente, fra l’altro, il disconoscimento di costi per sponsorizzazioni sportive.
La CTR della Lombardia, accogliendo il ricorso del contribuente, ha riconosciuto la deducibilità di detti costi. Tuttavia, per la Sezione Tributaria del Palazzaccio, la decisione del giudice dell’appello sul punto non è convincente poiché “del tutto avulsa” dalla fattispecie puntualmente riportata dal PVC il quale, evidenziando una prestazione pubblicitaria consistente nell’esibizione del marchio di pretesa identificazione del committente su due auto partecipanti a un racing, ne ha messo in rilievo i plurimi aspetti di incongruenza, ossia:
• il disallineamento tra clienti del contribuente e la generalità dei consumatori interessati alle corse automobilistiche di quel tipo;
• l’operatività del contribuente in ristretto ambito geografico (Brescia e Bergamo) a fronte di manifestazioni sportive effettuate fuori dai confini italiani (Austria e Croazia, per esempio);
• l’inidoneità del logo usato a ricondurre la potenziale clientela al contribuente, difettando l’indicazione di un recapito oppure di un indirizzo telefonico collegato.
In merito alle riportate incongruenze è mancato il benché minimo commento da parte della CTR; il che ha determinato non soltanto il vizio di motivazione lamentato dall’Ufficio ricorrente, ma anche la non corretta applicazione del principio per cui, “in tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto, la deducibilità esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo” (cfr. Cass. n. 24065/2001) ovvero “che i costi di sponsorizzazione di un marchio sono deducibili anche da chi, pur non essendo titolare del marchio, tragga comunque un’utilità dallo sfruttamento del segno distintivo altrui, per il potenziale incremento della propria attività commerciale” (cfr. Cass. n. 6548/2012).
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso del Fisco, con rinvio alla CTR Lombardia per nuovo giudizio.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/sponsorizzazioni-deducibilita-della-spesa,3,24984
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