Sovente, nel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti del professionista, le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria riguardano il regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’Iva afferenti l’utilizzo di mezzi di trasporto.
Gli ispettori del Fisco, in tale contesto, riprendono generalmente a tassazione i costi di acquisizione delle autovetture e le relative spese di manutenzione e funzionamento dedotte dal professionista oltre i limiti previsti dall’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR e contestano l’Iva detratta indebitamente, in violazione dell’art. 19-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972; non mancano, tuttavia, i casi in cui le contestazioni sono riferite alla deduzione integrale dei costi inerenti i mezzi di trasporto e alla conseguente detrazione integrale dell’IVA,nel caso in cui il professionista utilizzi autovetture immatricolate come “autocarro”.
Tanto premesso, si coglie l’occasione per fare il punto della situazione sul regime di deducibilità relativo all’uso di autoveicoli nella determinazione del reddito professionale e di detraibilità dell’Iva connessa, evidenziando le aree di criticità che emergono generalmente in occasione dei controlli fiscali.
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