Fino ad oggi la cancellazione della società dall’Ufficio Registro ha avuto piena efficacia costitutiva, a tal punto che la società doveva ritenersi estinta senza attendere l’effettiva definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti.
Tale posizione veniva avvalorata anche in materia tributaria. Infatti la commissione tributaria provinciale di Ravenna con sentenza n. 1/03/13 del 21/1/2013, evidenzia che “la cancellazione della società dal registro imprese ha effetti costitutivi e non dichiarativi con conseguente perdita della legittimazione attiva e passiva”.
Secondo quanto disposto, pertanto, l’accertamento notificato dopo la cancellazione della società si poteva considerare inefficace e incapace di riconoscere eventuali attribuzioni di presunti utili extracontabili agli ex soci (ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 602/73).
Lo stesso articolo 2495 c.c. stabilisce che la società si considera estinta dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle Imprese.
Dopo la cancellazione i creditori sociali rimasti insoddisfatti potevano far valere i loro diritti quali creditori:
– nei confronti dei soci, fino al limite delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
– nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Tre sentenze (nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010) delle sezioni unite stabiliscono che “a seguito della modifica apportata all’art. 2945 c.c., comma 2, dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, entrato in vigore il primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, […]”.
Ecco che, per le società cancellate dopo il 1° gennaio 2004, l’effetto estintivo decorre dal giorno dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese.
La stessa Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. I, con sentenza n. 169 del 22/10/2012, depositata l’11/6/2013, sottolinea che le società di capitali si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, grazie alla riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 06/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004.
Ne discende che il provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria, per il reddito d’impresa calcolato in percentuale sulla base delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società e la conseguente imputazione del reddito in capo al socio a causa di presunta distribuzione di utili derivante dalla ristretta base societaria, viene considerato illegittimo.
L’orientamento era recepito dai giudici di merito anche con la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 7194/03/14 del 10 ottobre 2014 che, riprendendo la Sentenza della Cassazione n. 17564 del 18 luglio 2013, ha sottolineato che:
“a decorrere dal primo gennaio 2004, ex art. 2495 c.c., la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l’estinzione della persona giuridica. L’estinzione della società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione (soci limitatamente responsabili) o illimitatamente (soci illimitatamente responsabili). […] Appare dunque evidente che l’atto impugnato non poteva avere come destinatario una società non più esistente e questa conserva (in virtù di una fictio juris) la possibilità di stare in giudizio al solo fine di eccepire la circostanza”.
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta hanno quindi accolto il ricorso del contribuente, procedendo ad annullare l’atto impugnato per difetto ab origine di legittimazione attiva.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/societa-estinte-controlli-fino-a-5-anni,3,25596
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