L’avviso di accertamento è legittimo anche in assenza del processo verbale di constatazione. È quanto emerge dall’ordinanza n. 14085/15 della Corte di Cassazione (Sezione Sesta – T).
Il contribuente si è opposto a un avviso di accertamento per IRES e IRAP asserendone l’illegittimità, poiché emesso in assenza di un processo verbale di constatazione e quindi in violazione dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente. Eccezione questa che però non ha fatto breccia né presso i giudici tributari di merito né presso quelli di legittimità.
La Suprema Corte, nel confermare il verdetto pro-fisco emesso dalla CTR della Campania, osserva che l’articolo 12 comma 7 della Legge 212/2000 si riferisce, in generale, ai verbali di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, e muove nella direzione dell’ampliamento e del potenziamento del diritto al contraddittorio nella fase d’indagine; e non ha rilievo la denominazione formale dei verbali redatti dai verificatori, sicché il termine dilatorio di sessanta giorni dev’essere rispettato anche qualora il verbale non denominato formalmente come PVC sia un verbale meramente descrittivo delle operazioni di verifica. L’impiego di una locuzione generica come “verbale di chiusura delle operazioni” contenuta nel settimo comma della norma in questione difatti comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto.
Ciò consegue, precisa la S.C., dall’impiego nel settimo comma dell’articolo 12, pure a fronte di più tipologie di verbali, di una locuzione meramente descrittiva, che ascrive rilievo, di per sé, alla circostanza che il verbale concluda la fase istruttoria di accesso, verifica o ispezione nei locali. Una tale scelta è d’altronde coerente con l’evoluzione del sistema tributario verso moduli partecipativi, in cui le situazioni soggettive dell’Erario possono esaurirsi nell’esercizio imparziale di un potere a imperatività mitigata, che si arresta all’acquisizione delle informazioni utilizzabili e al mero controllo dell’osservanza degli obblighi strumentali dei contribuenti.
Riconoscere l’esercizio del diritto al contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione significa, appunto, determinare le condizioni affinché l’Amministrazione possa valutare il proprio interesse non soltanto alla luce degli elementi raccolti, ma anche in base alle osservazioni su di essi rese dal contribuente.
Nel caso in esame, rilevano i supremi giudici, è stato redatto un verbale d’accesso e l’avviso di accertamento, a seguito dell’esame della documentazione acquisita in sede di verifica, è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 12 comma 7 cit. Ciò ha portato a escludere l’assunta violazione di legge, pur in assenza di un successivo processo verbale di constatazione.
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