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Semplificazionii: opzione Irap nel Modello IRAP 2015

17 Novembre 2014silvanaNews
L’articolo 1, comma 50, lettera b) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha inserito dopo l’articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’articolo 5-bis concernente la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali.

Il comma 2, del suddetto articolo 5 – bis prevede per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446, che attiene alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

La comunicazione fino al 2014 doveva essere presentata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercitava:
– l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;
– la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. In tal caso il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1, dell’articolo 5 – bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 per almeno un triennio al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446.

Con il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, si intende agevolare i contribuenti che vogliono utilizzare o meno regimi particolari, come quelli della trasparenza, del regime forfetario per gli armatori, del consolidato nazionale e per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’ IRAP, secondo le disposizioni indicate nell’art. 5, D.Lgs. 446/1997, per i soggetti diversi dalle società di capitali, ma che adottano una contabilità ordinaria.

La semplificazione rimanda all’utilizzo del Modello Unico o IRAP in luogo dei vecchi modelli specifici, con la conseguenza che il contribuente, opterà per il regime speciale «con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione».

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/semplificazionii-opzione-irap-nel-modello-irap-2015,3,24675

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Tag: #irap2015, #opzioneirap, #semplificazioniirap

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Dott.ssa Silvana Bruce

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