Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la sentenza 28 novembre 2014 n. 25313.
La Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna ha dichiarato illegittimo il diniego di rimborso IRAP chiesto da un’associazione professionale fra due avvocati.
Il giudice dell’appello ha motivato la decisione nel senso che i due legali esercitavano la propria attività senza l’ausilio di personale, impiegando beni strumentali di limitate dimensioni e con il supporto di mezzi di uso comune e corrente in assenza dei quali non sarebbe oggi possibile portare avanti un’attività autonoma.
L’Ufficio finanziario ha portato all’attenzione dei supremi giudici il verdetto del collegio emiliano denunciando sia il vizio di motivazione sia la violazione di legge posto che per lo studio associato deve ritenersi presunto il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
Ebbene, per gli ermellini l’Amministrazione ricorrente ha pienamente ragione.
Dal Palazzaccio, ai fini della decisione, riaffermano il principio per cui, in materia di IRAP, “l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.446/97, secondo cui ‘sono soggette all’imposta le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del tuir esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo t.u.’, e costituisce quindi presupposto d’imposta in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, a tenore del quale ‘l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta’, dovendosi perciò prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione” (cfr. Cass. n. 16874 del 2010).
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente associazione.
La Corte ha dichiarato compensate le spese relative a tutti e tre i gradi di giudizio.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/irap-per-l-associazione-professionale,3,25029
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