Calcolo – Il reddito, pertanto, non è calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi, ma deriva semplicemente dall’applicazione ai ricavi/compensi di una percentuale che rappresenta l’ammontare dei costi riconosciuti, predeterminato del Legislatore. Tale coefficiente di redditività è differenziato a seconda del settore di attività in quanto la struttura dei costi delle diverse attività è diversificata e la percentuale di redditività incorpora proprio l’ammontare dei componenti negativi.
Ricavi – Il coefficiente di redditività si applica unicamente ai proventi qualificabili come “ricavi” ai sensi degli artt. 57 e 85 del T.U.I.R. Non dovrebbero, quindi, partecipare alla determinazione del reddito imponibile le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive così come i dividendi e proventi assimilati.
Deduzione dei contributi – Il citato comma 11 stabilisce altresì che: “I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 […] [TUIR], ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo […]”.
Capienza – Dal reddito determinato forfetariamente possono sottrarsi i contributi previdenziali versati in forza di legge. È confermata pertanto la regola in base alla quale i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito d’impresa/lavoro autonomo al fine di evitare che siano “persi” per incapienza del reddito complessivo. In altre parole il legislatore si è “preoccupato” del fatto che il reddito determinato forfetariamente non concorre alla determinazione del reddito complessivo, quindi, al fine di non penalizzare quei contribuenti che, in assenza di altri tipologie reddituali, perderebbero la deducibilità ai sensi dell’art. 10 del T.U.I.R., dei contributi previdenziali obbligatori, nel comma 11 dell’art. 9 del disegno di legge di stabilità 2015 ha riconosciuto la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa il versamento dei citati contributi.
Eccedenza – Pertanto, i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato forfetariamente, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all’art. 10 del T.U.I.R.
Impresa familiare – In caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo della quota imputata ai familiari, è dovuta dal titolare.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/regime-forfetario-calcolo-del-reddito,3,24723
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