Limite – Uno dei requisiti da verificare per l’accesso al nuovo regime (di permanenza nello stesso) concerne il valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali esistenti alla data di chiusura del precedente periodo d’imposta che non deve essere superiore a 20.000 euro.
Oneri pluriennali e avviamento – Ai fini della verifica del parametro, non rilevano gli oneri pluriennali e le spese relative a più esercizi, in quanto non identificano beni qualificabili come strumentali. Nel calcolo non va tenuto conto dell’avviamento in quanto la nozione di strumentalità dei beni contenuta nella norma induce a ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali.
Valore – Per quanto concerne la determinazione del valore dei beni, in riferimento a quelli acquistati a titolo di proprietà, si dovrà considerare il costo storico di acquisto, mentre per quelli acquisiti in leasing, si dovrà assumere il costo sostenuto dal concedente. Nel caso, invece, di locazione cosiddetta operativa, noleggio o comodato la verifica del superamento della soglia prevista deve essere eseguita valutando il bene al valore normale secondo i criteri di cui all’articolo 9 del Tuir.
Valore normale – Al riguardo ricordiamo che l’articolo 9 del Tuir individua come valore normale il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Tale dato risulta quindi variabile ai mutamenti di mercato, inoltre qualora questo valore normale venisse rideterminato alla fine di ogni esercizio si otterrebbe un valore variabile anche in funzione del deperimento del bene stesso a fronte del suo utilizzo.
L’utilizzo promiscuo – Per quanto concerne i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio d’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, il legislatore, per esigenze di semplificazione, ha previsto che concorrono al computo del limite in esame nella misura del 50 per cento del valore come sopra determinato.
Immobili – Come espressamente sancito dalla norma, non rilevano, inoltre, i beni immobili a qualunque titolo acquisiti e utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Al contrario, nel regime dei minimi dovevano essere considerati anche quelli detenuti in locazione, assumendo ai fini del superamento del limite/soglia i canoni corrisposti nel triennio precedente. Si ritiene che comunque nel nuovo regime forfettario gli immobili in locazione non sono mai da considerare nel tetto di 20.000 euro, poiché tale condizione determinerebbe un elevato numero di contribuenti esclusi dal regime.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/nuovi-minimi-il-calcolo-dei-beni-strumentali,3,25635
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