Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 avrà una portata applicativa più ampia, poiché collegato alla presentazione di qualunque dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e IVA essendo stata soppressa dal testo normativo vigente la parola “annuale”.
Per la dichiarazione infedele è previsto invece un innalzamento delle soglie di punibilità. Precisamente l’infedele dichiarazione assumerà rilevanza penale se l’imposta evasa supera gli euro 150mila (contro gli attuali 50mila euro), mentre il valore assoluto di imponibile evaso sale da 2 a 3 mln di euro. Nel computo dell’imposta evasa non si terrà conto della non corretta classificazione dell’inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.
Per quanto concerne l’illecito di omessa dichiarazione, si assisterà a un inasprimento del regime sanzionatorio: la pena detentiva andrà da un minimo di 1 anno e 6 mesi fino a un massimo di 4 anni (la pena attualmente prevista va da 1 a 3 anni di reclusione). È anche previsto l’innalzamento della soglia di punibilità da euro 30mila a 50mila.
Infine, il reato di omessa dichiarazione potrà interessare il sostituto d’imposta (è punibile chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro).
Quanto ai reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute certificate, contemplati, rispettivamente, dagli artt. 10 ter e 10 bis del D.Lgs. 74, si prevede il sostanziale innalzamento della soglia di punibilità: da 50mila a 150mila euro. Inoltre, ai fini del reato di cui all’art. 10 bis, è sufficiente indicare le ritenute in dichiarazione senza che le stesse debbano essere certificate.
Tra le principali novità in materia penal-tributaria si segnala anche la previsione di un aumento della pena della metà, se il reato è commesso da correo nell’esercizio di attività di intermediazione fiscale; mentre sul versante delle attenuanti (se il debito tributario viene estinto prima del dibattimento di primo grado) lo sconto di pena torna a essere fino alla metà (dopo la riforma del 2011, la diminuzione della pena era passata da fino alla metà a fino a un terzo). Se poi c’è un accordo per il pagamento dilazionato del debito tributario, sarà concesso un termine non superiore a 3 mesi per il pagamento del debito residuo.
Si segnala, in chiusura, che il ravvedimento eseguito prima di un controllo potrà estinguere i reati di dichiarazione infedele, omessi versamenti e indebite compensazioni.
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