Le condizioni per fruire dell’agevolazione – Tra le condizioni previste per l’ottenimento dell’agevolazione, si prevedeva che i soggetti svolgessero attività di ricerca e sviluppo, o internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.
Con le modifiche approvate nel D.L. investment compact, si concede la possibilità di svolgere le attività di ricerca e sviluppo anche tramite società esterne, a condizione che non si tratti di società del gruppo.
Ulteriore condizione prevista nella formulazione originaria della norma, riguardava il calcolo dell’agevolazione.
Si prevedeva infatti che la quota di reddito e del valore della produzione (l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che poteva essere oggetto di agevolazione, fosse definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi (fiscali) sostenuti per produrre tale bene.
Ora si prevede la possibilità di comprendere nei costi di attività di ricerca e sviluppo i costi di acquisto del bene immateriale agevolabile, nonché eventuali costi di ricerca relativi a contratti stipulati con società facenti parte del gruppo con un tetto massimo del 30% delle stesse.
Dunque, mentre nel testo originario si prevedeva che il reddito agevolabile includendo al denominatore anche i costi di acquisto e gli addebiti da altre società del gruppo, ora si prevede che anche l’importo al numeratore del rapporto può essere incrementato dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene o per attività di R&S effettuate da società del gruppo, ma fino a concorrenza del trenta per cento delle spese «pienamente ammissibili» (spese di ricerca interna o presso terzi).
Niente ruling per i rapporti infragruppo – In caso di utilizzo diretto degli intangible è prevista l’esclusione da imposizione della quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling.
In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
Viene ora previsto che la procedura di ruling non è necessaria per le operazioni infragruppo.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/patent-box-estensione-ai-marchi-commerciali,3,25999
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