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Patent box. Estensione ai marchi commerciali

28 Gennaio 2015silvanaNews

CDM 20.01.2015 – D.L. investment compact

Premessa – Nel Consiglio dei ministri tenutosi lo scorso 20.01.2015 è stato approvato un decreto legge che amplia l’ambito applicativo del patent box, estendendone il raggio d’azione anche ai marchi commerciali, nonché ai modelli e ai disegni. Si prevede inoltre che la procedura di ruling sia facoltativa per i redditi derivanti da operazioni infragruppo.

Ambito applicativo
– Nella Legge di Stabilità 2015 (co. 37 a 45, L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) è stato previsto un regime opzionale di tassazione agevolata per marchi e brevetti con la finalità di arginare i fenomeni di delocalizzazione, più o meno artificiosa, di beni immateriali, perseguendo anzi l’obiettivo di invertire la tendenza e incentivando il rientro in Italia di intangible (in particolare marchi e brevetti) di gruppi italiani oggi localizzati all’estero.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della disposizione, si prevedeva che questa fosse rivolta ai redditi derivanti dall’utilizzo “delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili”.
Nel D.L. approvato nel CDM del 20.01.2015 viene eliminato il riferimento ai marchi “funzionalmente equivalenti ai brevetti”. Né deriva la piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. L’agevolazione viene inoltre estesa anche ai modelli e ai disegni.

Le condizioni per fruire dell’agevolazione – Tra le condizioni previste per l’ottenimento dell’agevolazione, si prevedeva che i soggetti svolgessero attività di ricerca e sviluppo, o internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.
Con le modifiche approvate nel D.L. investment compact, si concede la possibilità di svolgere le attività di ricerca e sviluppo anche tramite società esterne, a condizione che non si tratti di società del gruppo.

Ulteriore condizione prevista nella formulazione originaria della norma, riguardava il calcolo dell’agevolazione.
Si prevedeva infatti che la quota di reddito e del valore della produzione (l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che poteva essere oggetto di agevolazione, fosse definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi (fiscali) sostenuti per produrre tale bene.
Ora si prevede la possibilità di comprendere nei costi di attività di ricerca e sviluppo i costi di acquisto del bene immateriale agevolabile, nonché eventuali costi di ricerca relativi a contratti stipulati con società facenti parte del gruppo con un tetto massimo del 30% delle stesse.

Dunque, mentre nel testo originario si prevedeva che il reddito agevolabile includendo al denominatore anche i costi di acquisto e gli addebiti da altre società del gruppo, ora si prevede che anche l’importo al numeratore del rapporto può essere incrementato dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene o per attività di R&S effettuate da società del gruppo, ma fino a concorrenza del trenta per cento delle spese «pienamente ammissibili» (spese di ricerca interna o presso terzi).

Niente ruling per i rapporti infragruppo –
In caso di utilizzo diretto degli intangible è prevista l’esclusione da imposizione della quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling.
In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
Viene ora previsto che la procedura di ruling non è necessaria per le operazioni infragruppo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/patent-box-estensione-ai-marchi-commerciali,3,25999

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