Come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo:
1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero);
3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Molteplici Stati europei (tra cui Belgio, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) hanno introdotto un regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dalla utilizzazione dei beni immateriali (c.d. regime Patent Box), sebbene con diverse articolazioni.
Nei Paesi Bassi il Patent Box riguarda i brevetti e altri ben i immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. È prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5%. In Gran Bretagna riguarda principalmente i brevetti ed è prevista un’aliquota di imposta effettiva del 10%. In Belgio il Patent Box riguarda principalmente i brevetti ed è prevista un’aliquota di imposta effettiva variabile tra o e 6,8%. In Lussemburgo, il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d’autore e marchi. È prevista un’aliquota di imposta effettiva del 5,8%.
Rispetto al patent box adottato negli altri Paesi europei, il Legislatore italiano ha esteso l’applicazione del regime opzionale a tutti gli intagibles.
Il nuovo regime si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 nella generalità dei casi). L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltreché per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap.
L’opzione, esercitabile dal 2015, è irrevocabile ed è valida per 5 anni.
I co. 3 e 4 dell’art. 7 del DDL di Stabilità 2015 definiscono l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione.
Questa è rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile. Possono inoltre usufruire dell’agevolazione i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, ovvero società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Nel caso in cui si tratti di redditi che derivano dalla concessione in uso dei suddetti intagibles agevolabili, l’agevolazione consiste nell’esclusione da imposizione dei relativi redditi:
• per il 30% nel 2015;
• per il 40% nel 2016;
• per il 50% a partire dal 2017.
In caso di utilizzo diretto degli intangible sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale.
Anche in questo caso, la detassazione sarà pari:
• al 30% nel 2015;
• al 40% nel 2016;
• al 50% a partire dal 2017.
Il regime di tassazione agevolata prevede altresì l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati. Per tali componenti positivi di reddito si prevede la detassazione integrale, a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di “altri” beni immateriali agevolabili.
I co. 7 – 9, dell’art. 7, del DDL di Stabilità 2015 definiscono le condizioni per usufruire dell’agevolazione. In particolare si prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.
I commi 8 e 9 precisano che la quota di reddito e del valore della produzione (l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che può essere oggetto di agevolazione, è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/il-patent-box-sbarca-in-italia,3,24855
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