Con la sentenza 8 aprile 2014 n. 80, la Consulta ha ritenuto contraria alla Costituzione (per lesione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3) l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale), nella parte in cui prevede una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000) e di omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000) prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011, con riferimento ai delitti commessi fino al 17 settembre 2011. La disposizione penale in commento, prima della revisione operata dal D.Lgs. n. 158/2015, non disponeva di una struttura normativa propria, ma faceva espresso rimando (quanto all’importo penalmente rilevante e alla misura afflittiva) al precedente art. 10-bis del medesimo D.Lgs. n. 74/2000 (che punisce l’omesso versamento di ritenute certificate).
Tale circostanza ha indotto diversi giudici penali a chiedere la declaratoria di incostituzionalità anche di tale ultima norma, per i fatti di omesso versamento di ritenute certificate per importi annuali inferiori alla soglia di €. 103.291,38 (soglia penalmente rilevante per la dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 prima della modifica operata dal D.L. n. 138/2011), ugualmente commessi entro il 17 settembre 2011. La questione, tuttavia, appare di recente risolta per mano dello stesso legislatore il quale, con la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui al titolo I del D.Lgs. n. 158/2015, ha modificato in aumento la soglia penalmente rilevante per l’omesso versamento di ritenute ben oltre la citata soglia di €. 103.291,38; per tal motivo la Consulta, da ultimo con l’ordinanza n. 89, pubblicata in G.U. il 20 aprile scorso, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici a quibus, per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.
wordpress theme by initheme.com