Per l’individuazione dei Paesi Black List, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 168 – bis del Tuir, ha previsto il passaggio a un’apposita white list che evidenzierà l’elenco dei Paesi virtuosi individuando, per esclusione, i Paesi per i quali si applicherà la suddetta disciplina. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell’art. 168-bis del Tuir, i Paesi con regime fiscale privilegiato sono ancora quelli individuati con il D.M. 23 gennaio 2002.
Il suddetto D.M. si compone di tre articoli:
1. nell’articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata;
2. nell’articolo 2 si fornisce un elenco di Stati per i quali la disciplina si applica in ogni caso, con l’esclusione di alcune tipologie societarie;
3. nell’articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società.
Il suddetto Decreto è stato oggetto di modifiche con il D.M. 27.07.2010, con il quale sono stati espunti la Corea del Sud e Malta dall’art. 3 del D.M. 23.01.2002. Sempre dal medesimo D.M. 27.07.2010 è stata espunto Cipro dall’art. 1 del D.M. 23.01.2002.
Già con il D.M.. 27 dicembre 2002 era stato espunto il Kuwait dall’art. 2 del D.M. 23.01.2002.
Nel DDL di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell’Economia l’emanazione di una Black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis del Tuir, utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
Con la citata disposizione normativa, si prevede, in sostanza, di modificare la Black List di cui al D.M. 23 gennaio 2002, nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 168-bis dello stesso Tuir.
In tal modo, afferma la relazione illustrativa, “senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista di cui al decreto del 2002, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.
Tale revisione dovrà avvenire in ogni caso, ovviamente, previa verifica d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, della effettività di uno scambio di informazioni che renda efficace l’azione di contrasto delle pratiche elusive.
L’esigenza di emanare tale black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (Hong Kong, Singapore, ecc…), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti. Generalmente, infatti, le suddette Convenzioni contengono disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, anche per quanto concerne le informazioni detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che operi in qualità di agente o fiduciaria.
Inoltre, lo sviluppo di accordi internazionali volti a favorire lo scambio di informazioni tra Stati, farà sì che altri Stati finora considerati “black list” possano essere espunti dal D.M. 23.01.2002.
È da evidenziare infine che già con la C.M. 38/E/2013 l’Amministrazione Finanziaria, in occasione dei chiarimenti forniti sulle nuove regole per il monitoraggio fiscale, aveva individuato una serie di Stati che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni.
A titolo esemplificativo, si può evidenziare che Singapore, presente nell’art. 2 del D.M. 23.01.2002, è già incluso tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni nella C.M. 38/E/2013. Lo stesso vale per l’Oman, incluso nell’art. 1 del D.M. 23.01.2002. Anche le Mauritius, incluse nell’art. 3 del D.M. 23.01.2002, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies, sono indicate nella C.M. 38/E/2013 come Stato che consente un adeguato scambio di informazioni.
Anche Hong Kong è candidato alla esclusione dal D.M. 23.01.2002. L’art. 25 della recente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e Hong Kong prevede per l’appunto uno scambio su richiesta delle informazioni. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario. Dunque, con l’entrata in vigore della Convenzione anche Hong Kong potrebbe essere ricompreso nella lista dei paesi collaborativi, come accaduto per San Marino.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/nuova-black-list-l-adeguato-scambio-di-informazioni,3,25067
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