L’IVAFE è stata introdotta nel nostro ordinamento a opera del D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Monti). La base imponibile dell’IVAFE è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto il differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012. La misura dell’imposta dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 dall’articolo 1, co. 392, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
Nell’ambito della procedura EU Pilot 5095/12/TAXU, la Commissione europea ha rilevato la incompatibilità con il diritto europeo di alcune disposizioni contenute nel D.L. 201/2011. In particolare, la Commissione contestava la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Era stato evidenziato che il presupposto d’imposta dell’IVAFE era più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.
Per effetto della nuova formulazione dell’art. 19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011 (norma istitutiva dell’IVAFE) a opera dell’art. 9 della Legge Europea bis 2013, l’IVAFE non è più dovuta (dal 2014) in relazione alla detenzione all’estero, da parte delle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia di:
• partecipazioni in società estere;
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
• valute estere (in banconote o monete);
• e per i finanziamenti soci.
Chi ha calcolato l’imposta dovuta includendo attività finanziarie ora non più imponibili, potrà rettificare in diminuzione quanto dovuto, con l’utilizzo del metodo previsionale e la sottrazione di quanto già pagato (anche sulle attività finanziarie non più imponibili) in occasione del 1° acconto.
Chi aveva pagato il 1° acconto IVAFE determinando la base imponibile esclusivamente su attività finanziarie ora escluse da tassazione (ad esempio partecipazioni estere), potrà evitare di pagare il secondo acconto IVAFE, mentre potrà utilizzare quanto precedentemente pagato in compensazione ovvero chiederlo a rimborso dopo la presentazione di UNICO 2015.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/ivafe-ricalcolo-dell-acconto,3,24778
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