L’introduzione dell’IVAFE è stata giustificata dal Legislatore italiano (e dai successivi interventi di prassi, vedi C.M. 28/E/2012) da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani era prevista l’applicazione di un’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.
La norma è nata dunque per eliminare la disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero.
Con l’intento di eliminare tale “discriminazione” ne è stata creata un’altra. Nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta, il Legislatore ha fatto riferimento alle attività finanziarie. Di conseguenza, il presupposto d’imposta dell’IVAFE era più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.
Tale disparità di trattamento costituiva, secondo l’opinione della Commissione Ue (rilievi effettuati dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura Eu Pilot 5095/12/Taxu), una violazione della libertà di circolazione dei capitali sancita dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Ue e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Per far fronte ai rilevi mossi dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, l’art. 9 della Legge Europea bis 2013 ha modificato l’art. 19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011, restringendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE.
Si prevede in particolare che, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di attività finanziarie.
Salvo diverse interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, per l’anno d’imposta 2014, deve intendersi pertanto in parte superata la lista delle attività finanziarie estere assoggettabili a IVAFE contenuta nella C.M. 28/E/2012, mentre si potrà fare riferimento alla lista di prodotti finanziari contenuta nell’art. 1, lett. u), D. Lgs. 58/1998, relativo all’imposta di bollo.
A seguito della suddetta modifica normativa, l’IVAFE non sarà più dovuta sulla detenzione da parte delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia di partecipazioni in società estere, nonché alla detenzione all’estero di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.
La restrizione dell’ambito oggettivo dell’IVAFE ha effetto a partire dal 1° gennaio 2014.
Si pone il problema del ricalcolo del secondo acconto IVAFE dovuto entro il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre è domenica).
Coloro che avessero calcolato l’acconto per l’anno d’imposta in corso, facendo riferimento anche all’imposta dovuta su attività finanziarie estere non più assoggettate a tassazione, potranno rivedere i calcoli relativi alla seconda rata di acconto beneficiando delle nuove disposizioni appena approvate, che entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2013-bis (non ancora avvenuta).
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