Infatti, secondo la precedente interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, il mancato rispetto del termine dei 90 giorni comportava il venir meno del regime di non imponibilità e la conseguente necessità di provvedere alla regolarizzazione, mediante applicazione dell’imposta, entro i trenta giorni successivi alla scadenza, al fine di evitare la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 471/97, in misura del 50% sino al 100% dell’imposta relativa (vedi C.M. 23/E/1999 e C.M. 50/E/2002).
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-563/12, (IVA: Cessioni all’esportazione non imponibili senza termine) ha affermato che il par. 1, lett. b) dell’art. 146, della Direttiva 2006/112/CE, non prevede che il bene destinato all’esportazione debba essere trasportato al di fuori del territorio comunitario entro un termine prestabilito. Tuttavia, in base all’art. 131 della Direttiva IVA, un termine può essere stabilito “per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni, e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”.
La Corte, pur ammettendo la presenza di un termine al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dal territorio della Comunità, ha ritenuto che “una normativa nazionale (…) che assoggetta l’esenzione all’esportazione a un termine di uscita, con l’obiettivo, in particolare, di lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale, senza per questo consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare di tale esenzione, che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere un diritto del soggetto passivo al rimborso dell’IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell’Unione, eccede quanto necessario per il conseguimento di detto obiettivo”.
Per tale ragione, l’Amministrazione Finanziaria dichiara la legittimità del termine dei 90 giorni, ma supera la propria posizione che negava la non imponibilità qualora entro il suddetto termine i beni non fossero fuoriusciti dal territorio comunitario.
Di conseguenza, si potrà fruire del regime di non imponibilità:
– sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione;
– sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, purché ovviamente sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione.
Laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall’articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell’imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.
È ritenuta aderente all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, la procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, da attuare, da parte del cedente nazionale, allo spirare del suddetto termine di 90 giorni, laddove non abbia la prova che il bene è uscito dal territorio nazionale.
Qualora il contribuente abbia proceduto a versare l’IVA, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei 90 giorni, potrà recuperare la suddetta imposta:
– tramite l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione;
– tramite la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/iva-esportazioni-non-imponibili-senza-termine,3,24598
wordpress theme by initheme.com