Il nuovo intervento del Legislatore è ora rivolto alla rivisitazione degli istituti, nonché all’individuazione degli Stati paradisiaci esclusivamente in relazione alla sussistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
Costi black list – La prima questione che va affrontata è sicuramente quella relativa alla deducibilità dei costi sostenuta con operatori paradisiaci. La normativa attualmente in vigore (art. 110, co. 10 a 12-bis, D.P.R. 917/1986) sancisce la non deducibilità e l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché delle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.
La deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori, avviene se il soggetto residente riesce a dimostrare, preventivamente tramite interpello all’Agenzia delle Entrate o in sede di controllo (entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’apposito avviso ai sensi dell’articolo 110, co. 11 del D.P.R. 917/1986), le condizioni esimenti indicate nel co. 11, dell’art. 110, D.P.R. 917/1986, ovvero dimostrare alternativamente:
- l’esercizio di un’attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero;
- l’interesse economico dell’operazione commerciale posta in essere.
In entrambi i casi si dovrà dar prova della concreta esecuzione dell’operazione.
La proposta fatta ora dal Legislatore cambia l’impostazione dell’istituto. L’articolo 5 dello schema di decreto, modificando l’art. 110, comma 10, TUIR, riconosce sempre la deducibilità dei costi black-list entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati in base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Inoltre si prevede la possibilità di dedurre i suddetti costi a prescindere dalla circostanza che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva.
La domanda che sorge spontanea è la seguente: come andrà individuato questo valore normale? Che non sia necessario per le imprese dotarsi, così come avviene nel transfer price, della documentazione necessaria per attestare il rispetto della condizione del valore normale? Questo significherebbe senza dubbio una lievitazione dei costi per le imprese!
Le nuove black list – La novità analizzata andrà a intrecciarsi con i nuovi criteri per individuare gli Stati “paradisiaci”. Viene infatti previsto andranno inclusi nella lista nera esclusivamente gli Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni.
Fermi un attimo! Ma questo non è già stato fatto?
Si ricorda infatti che con il co. 678 della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore ha demandato al Ministero dell’Economia l’emanazione di una black list ai fini dell’applicazione dell’art. 110, co. 10 – 12bis, D.P.R. 917/1986 utilizzando come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.
L’esigenza di emanare tale black list era collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc.), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti.
Con il Comunicato Stampa del MEF n° 77 del 01/04/2015, è stato reso noto che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto che modifica, tra l’altro, la black list sulla “indeducibilità dei costi”. Con tale Decreto sono stati mantenuti nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA – Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta dei seguenti Stati:
TABELLA STATI ESPUNTI DAL D.M. 23.01.2002
Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.
Che non sia dunque solo una duplicazione della normativa già esistente?
Ancora non è chiaro quando entri in vigore il nuovo elenco (UNICO 2015 o UNICO 2016) e già si pensa a farne uno nuovo.