Tra gli elementi di maggior rilievo della Convenzione vi è certamente la previsione nell’art. 26 della suddetta Convenzione dello scambio su richiesta delle informazioni. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario.
L’effetto immediato di tale clausola sarà la cancellazione di Hong Kong dalla lista dei Paesi non collaborativi ai fini del monitoraggio fiscale. Si ricorda infatti che la C.M. 38/E/2013 ha chiarito che, ai fini del monitoraggio fiscale, la lista dei Paesi collaborativi include tutti quegli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni ad altri accordi. Con l’entrata in vigore della Convenzione dunque la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sarà considerato a tutti gli effetti un Paese collaborativo.
Per quanto riguarda l’entrata in vigore della Convenzione questa è rinviata alla data di notifica all’altra parte del completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore del presente Accordo. L’Italia ha fatto la sua parte. Ora si attende la comunicazione di ratifica da parte di Hong Kong. Completato tale processo, che avverrà di certo nel corso del 2015, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sarà considerato a tutti gli effetti un Paese collaborativo. Già dal 2015 (UNICO 2016) si produrranno gli effetti ai fini del monitoraggio fiscale.
Non sarà questo l’unico effetto dell’entrata in vigore della Convenzione.
Hong Kong è ricompreso, anche dopo le modifiche apportate dal D.M. 27.04.2015 pubblicato sulla GU dell’11.05.2015, nel D.M. 23.1.2002, emanato per la disciplina sulla indeducibilità dei costi da paradisi fiscali. La sua permanenza in tale lista si presumeva fosse collegata alla mancata entrata in vigore della Convenzione. Ora esistono tutti i presupposti per la sua cancellazione.
Per quanto riguarda la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con operatori residenti o localizzati ad Hong Kong è stata constatata la presenza nella Convenzione della “clausola di non discriminazione”. La presenza della suddetta clausola conseete, anche senza la cancellazioni di Hong Kong dal D.M. 23.1.2002, di operare la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti ivi residenti o localizzati.
Probabilmente, con l’entrata in vigore della Convenzione, Hong Kong potrebbe essere espunta anche dal D.M. 4.5.1999, che individua i Paesi a fiscalità privilegiata relativamente all’inversione dell’onere della prova per il trasferimento della residenza delle persone fisiche, e dal D.M. 21.11.2001 emanato principalmente per la disciplina sulle controlled foreign companies di cui all’art. 167 del Tuir.
I residenti nel Paese asiatico potranno invece usufruire di ritenute ridotte nella percezione di interessi, canoni e dividendi di fonte italiana.
In particolare, per i suddetti elementi di reddito si prevede l’applicazione di una ritenuta la quale non può eccedere:
– il 10% per i dividendi;
– il 12,5% per gli interessi;
– il 15% per le royalties.
Pertanto, le imprese residenti in Hong Kong, con riferimento ai passive income (dividendi, interessi e royalties) di fonte italiana, potranno beneficiare delle aliquote di favore prevista dalla Convenzione in luogo delle più onerose aliquote prevista nella legislazione italiana.
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