Con la risoluzione n. 86 dettati i parametri per la tassazione forfettaria
Attività connesse a quelle agrarie – La norma che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, vale a dire il richiamato articolo 22, del Dl 66/2014, ha stabilito l’automatismo della tassazione forfetaria, per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016. Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kw, sarà considerata reddito d’impresa. Nel frattempo, con il comma 1-bis dello stesso articolo 22, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, da applicare nei due anni precedenti (2014 e 2015), circoscrivendo l’ambito di applicazione del nuovo regime alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno.
Connessione – Questo, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/2009. In caso contrario, saranno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa. Infine, l’energia prodotta nel limite dei 260.000 kWh, negli anni 2014 e 2015, costituisce attività connessa a quella agricola e si considera produttiva di reddito agrario.
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