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FatturaPA: oggi scatta l’obbligo

31 Marzo 2015silvanaNews

La data di emissione del documento è quella della ricezione della notifica di consegna (avvenuta o mancata che sia).

L’art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66 (c.d. Decreto “Irpef”), pubblicato in G.U. 24.04.2014, n. 95, ha anticipato al 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni pubbliche, a eccezione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza, per i quali l’obbligo era già scattato lo scorso 6 giugno 2014.
Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.

L’evoluzione normativa
– L’obbligo di adozione della fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 e in particolare dall’art. 1, co. 209-214 della L. 24.12.2007, n. 244, come modificato dall’art. 10, co. 13-duodecies, lett. a) D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
Tale norma ha inserito nell’ordinamento italiano l’obbligo previsto a livello comunitario di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
A tale scopo l’art. 1, co. 211, della citata L. 244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sotto la supervisione di SOGEI S.p.A. e la gestione dell’Agenzia delle Entrate.
Il D.M. 3.4.2013, n. 55, delinea le regole tecniche e individua, per classi di pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall’art. 1, co. 209, L. 244/2007.
La Circolare 31.3.2014, n. 1, emanata dal MEF, fornisce interpretazioni sulle modalità di attuazione del D.M. 55/2013.
Infine, è giunto l’art. 25 del D.L. 24.4.2014, n. 66 (cd. Decreto “Irpef”), pubblicato nella G.U. 24.04.2014, n. 95, con il quale è stato anticipato al 31 marzo 2015, l’obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza, per i quali è già scattato l’obbligo lo scorso 6 giugno 2014.
Tutte le Amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle Amministrazioni pubbliche, dal canto loro, dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.

La data di emissione della fattura PA – L’art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce, che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio“.
Inoltre, l’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente“.
Nella pratica, il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi:

• emessa dal soggetto cedente o prestatore;
• ovvero ricevuta dal cessionario o committente.

Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito negativo, il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna.
Dunque, tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.
La fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna.
Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/fatturapa-oggi-scatta-l-obbligo,3,27137

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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