La data di emissione del documento è quella della ricezione della notifica di consegna (avvenuta o mancata che sia).
La data di emissione della fattura PA – L’art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce, che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio“.
Inoltre, l’art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, prevede che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente“.
Nella pratica, il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi:
• emessa dal soggetto cedente o prestatore;
• ovvero ricevuta dal cessionario o committente.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
Nel caso in cui l’inoltro all’amministrazione committente abbia avuto esito negativo, il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna.
Dunque, tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.
La fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna.
Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell’art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/fatturapa-oggi-scatta-l-obbligo,3,27137
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