A chiarirlo è la sentenza n. 3307/15 della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza pubblicata il 23 gennaio).
I supremi giudici hanno confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dal giudice di merito sui beni di un soggetto indagato per i reati di cui agli articoli 416 c.p. (associazione per delinquere) e 5 D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione), per avere omesso – secondo l’accusa – quale amministratore di fatto di diverse società, “di presentare in Italia le dichiarazioni annuali sui redditi conseguiti da dette società (estero-vestite)”.
Con l’ordinanza impugnata in Cassazione, il Tribunale di Roma ha confermato i decreti del GIP, valorizzando la contestata esterovestizione delle società, desumibile dai dati d’indagine, afferenti, in particolare, all’accertato svolgimento del ruolo di amministratore di fatto delle società da parte dell’indagato (che invece si è proclamato mero contabile) e al luogo di dimora effettiva (in Italia – a Roma – invece che in Lussemburgo).
Ebbene, disattendendo il ricorso proposto contro il verdetto del Tribunale del riesame della Capitale, la Suprema Corte ha affermato, per quanto qui interessa, che, in materia tributaria, nulla osta, a livello di ordinamento nazionale ed europeo, alla rilevanza penale dell’abuso del diritto, in ragione del rispetto del principio di capacità contributiva (articolo 53, comma 1, della Costituzione) e del principio di progressività dell’imposizione (articolo 53, comma 2, della Costituzione), dovendosi desumere da tali principi che il contribuente non possa trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo in modo distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustificare l’operazione.
Dal divieto di abuso del diritto discende, dal punto di vista tributario, l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria – per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva – del negozio utilizzato per ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta.
Mentre, dal punto di vista penale, discende la rilevanza penale delle condotte elusive in materia fiscale che siano idonee a determinare una riduzione o una esclusione della base imponibile, e ciò senza che possa ipotizzarsi alcun contrasto con il principio di legalità: infatti, se tale principio non consente la configurabilità della generale fattispecie della truffa, non è invece ostativo alla configurabilità degli illeciti speciali tributari, basati sulla dichiarazione fiscale e sull’infedeltà contributiva, rispetto a quelle condotte che siano idonee a determinare elusivamente una riduzione o una esclusione della base imponibile.
Per la S.C. questo principio si adatta perfettamente all’ipotesi di società estero – vestite che attraverso l’operatività all’estero vogliono evitare di pagare i tributi in Italia, luogo di loro effettiva operatività.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/esterovestizione-rilevanza-penale-dell-abuso,3,25954
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