Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzione n. 1/DF del 12 gennaio 2015, in cui il Dipartimento delle Finanze risponde ad un quesito sull’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria.
L’istituzione dell’IMUS – La L. n. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, aveva posticipato al 2015 l’introduzione dell’“imposta municipale secondaria”, prevista dal D.Lgs. 23/2011, c.d. Decreto sul federalismo fiscale municipale. L’imposta municipale secondaria è stata, infatti, introdotta inizialmente a partire dal 2014, e successivamente posticipata al 2015 (in base alla legge di stabilità 2014), al fine di assicurare il riordino e la semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull’occupazione di spazi pubblici. In particolare, l’IMU secondaria sostituisce la TOSAP (tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
Disposizioni attuative – L’imposta verrà introdotta con delibera del consiglio comunale. L’imposta è disciplinata, infatti, con regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato -città e autonomie locali.
Gli enti locali, tuttavia, potranno introdurre l’imposta municipale secondaria, c.d. IMUS, solo dopo che verrà emanato il regolamento governativo previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, che ne detterà la disciplina generale; la mancata emanazione di tale regolamento, quindi, non determina la conseguente abolizione dei tributi e dei canoni in vigore attualmente e che la nuova imposta è destinata a rimpiazzare (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP e relativo canone COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ICPDPA, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari CIMP).
In assenza di disposizioni normative nazionali, i soli contenuti del D.Lgs. n. 23/20114 (dell’art. 11, comma 2, del decreto) non sono sufficienti a consentire all’ente locale l’esercizio della propria potestà regolamentare, in quanto mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina dell’IMU.
Presupposto dell’imposta – Costituisce presupposto del tributo, l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.
È soggetto passivo il soggetto che ne effettua, appunto, l’occupazione. Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario.
L’imposta è determinata in base:
– alla durata dell’occupazione;
– all’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o linear;
– alla fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune.
I Comuni con proprio regolamento, possono disporre esenzioni e agevolazioni, e ulteriori modalità applicative al fine di consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontali.
wordpress theme by initheme.com