Le novità del Decreto crescita e internalizzazione
L’articolo 3 del Decreto contenente misure sulla crescita e l’internalizzazione introduce una serie di modifiche riguardanti il regime fiscale da applicare in ordine alla percezione di dividendi – da parte di soci (soggetti IRPEF o IRES) residenti in Italia – che provengono da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR (art. 47, co. 4 e 89, co. 3).
In particolare il comma 1, alla lettera a), sostituendo il primo periodo dell’articolo 47, comma 4 del TUIR, specifica che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
La vera novità consiste nella specificazione della locuzione “provenienti”.
L’interpretazione dell’Agenzia – Sulla questione, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 51/E/2010 e ancora prima con la C.M. 28/E/2006 aveva chiarito che l’utilizzo del termine “provenienti” rispondeva all’esigenza di evitare triangolazioni sui dividendi che consentissero ai soci residenti in Italia di percepire utili provenienti dai paradisi fiscali attraverso società intermedie (c.d. conduit companies), sostanzialmente interposte, localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata. Appariva evidente – a parere dell’agenzia – l’intenzione del legislatore nazionale di comprendere nell’ambito applicativo degli articoli 47, comma 4 e 89, comma 3, del Tuir anche gli utili distribuiti da una società conduit europea, ma provenienti da Paesi o territori a fiscalità privilegiata.
In termini pratici, ipotizzando che una società italiana Alfa detenesse il controllo totale di una società francese che a sua volta detenesse partecipazioni in società “paradisiache”, i dividendi erogati dalla società francese alla società italiana avrebbero dovuto scontare la tassazione integrale (in luogo della più favorevole applicazione della Direttiva madre – figlia) se fossero qualificati come “provenienti” dalla società paradisiaca.
La nuova normativa – Con la nuova normativa viene chiarito che s’intendono provenienti da società “paradisiche” gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di controllo (anche di fatto, diretto o indiretto) in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili.
Come chiarito nella relazione illustrativa, l’effetto della norma è quello di ridurre le ipotesi di tassazione dei dividendi black list ai soli casi in cui il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come dominus dell’investimento partecipativo nella società di black list.
Gli effetti della nuova norma – Va innanzitutto evidenziato che la norma fa esclusivo riferimento alla partecipazioni dirette nelle società paradisiache. Quindi, anche una percentuale minima di partecipazione nella società paradisiaca fa scattare la tassazione integrale dei dividendi.
Per quanto riguarda il controllo nella società intermedia, la norma nulla dice in merito alla nozione di controllo a cui far riferimento.
Si può ipotizzare che così come avviene ai fini della disciplina CFC si debba far riferimento alla definizione di controllo ex art. 2359 del codice civile.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, la norma nulla dice in merito alla nozione di controllo a cui far riferimento.
Si può ipotizzare che così come avviene ai fini della disciplina CFC si debba far riferimento alla definizione di controllo ex art. 2359 del codice civile.
Andrà inoltre chiarito cosa debba intendersi per controllo indiretto.
Altro atteso chiarimento è il momento in cui deve essere effettuata la verifica della sussistenza del controllo. Ai fini dell’applicazione della CFC, come chiarito dall’articolo 1, comma 3, del regolamento attuativo (D.M. n.429 del 21 novembre 2001) si prevede che rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
È auspicabile che la medesima interpretazione venga adottata ai fini della normativa in questione.