Ciò premesso, un contribuente con residenza in Italia che presta lavoro subordinato all’estero e che ha riportato al quadro RP rigo 21 del Modello Unico i contributi versati dal datore di lavoro, può vedersi recapitare un avviso di accertamento, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Infatti, l’Agenzia delle Entrate può accadere che non riconosca la deduzione dei contributi obbligatori trattenuti dal datore di lavoro estero poiché i contributi previdenziali non sono stati versati alle casse previdenziali italiane.
A tal proposito si deve tener presente che, poiché la norma detta la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati nel rispetto di una disposizione di legge da quelli che, invece, non sono considerati tali, è di poco conto che i contributi siano versati in Italia. Sempreché gli importi cui i contributi si riferiscono siano tassati in Italia. Infatti, se la tipologia dei contributi portata in deduzione dal contribuente appare tra quelli obbligatori per legge nel Paese estero in cui presta la sua opera e il contribuente ha assoggettato a tassazione anche in Italia il reddito prodotto in altro Paese, si ritiene che gli stessi debbano essere considerati deducibili.
Inoltre, la Circolare sopra menzionata consente che, in ogni caso, “il lavoratore dipendente, presentando la dichiarazione dei redditi, può portare in deduzione dal reddito complessivo eventuali contributi che, secondo quanto sopra precisato, non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente dell’anno per il quale si presenta la dichiarazione stessa e che, invece, erroneamente sono stati assoggettati a tassazione o che sono stati pagati in base ad un reddito figurativo non percepito effettivamente dal dipendente”.
In ogni caso le contingenze dovranno essere documentate da una certificazione che dovrà essere rilasciata dal soggetto estero che ha trattenuto i contributi argomentati.
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