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Conferimento di azienda: tassazione della plusvalenza

26 Novembre 2014silvanaNews
L’operazione di conferimento aziendale va esaminata con riferimento all’aspetto fiscale da due punti di vista:
1. la determinazione del risultato del conferimento;
2. la modalità di tassazione della plusvalenza.

Determinazione del risultato del conferimento
– Per la determinazione del risultato del conferimento ci si rifà agli artt. 175 e 176 del TUIR. Il conferimento infatti può creare materia imponibile, rientrante nella categoria dei redditi di impresa (o dei redditi diversi) e tassata IRES, ma non rilevante ai fini IRAP.
Il conferimento originerà:
1. un valore contabile: differenza tra le poste attive e le poste passive risultanti dalla contabilità;
2. un valore fiscale, in base ai valori fiscali spesso diversi da quelli contabili;
3. un valore economico, determinato dal perito per plusvalori latenti dei cespiti o un valore avviamento;
4. un valore di realizzo, una sorta di corrispettivo – compreso entro il limite massimo del valore economico risultante dalla stima – e che ci serve per determinare il risultato del conferimento, cioè l’entità della plusvalenza.
Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 (Visco), e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 (D.Lgs. 344/2003), sono caratterizzate dalla volontà del legislatore fiscale di rendere fiscalmente neutrali le operazioni di conferimento, cioè non produttive di risultati tassabili.

Le plusvalenze rimarranno – in tutto o parzialmente – latenti al momento del conferimento e verranno tassate quando:
• il conferente cederà la partecipazione ricevuta in cambio;
oppure
• il conferitario cederà l’azienda ricevuta o i singoli beni di cui è composta.

L’attuale normativa per la determinazione del risultato del conferimento è dato dalle seguenti norme del TUIR:

  • art. 175 → conferimenti “a valori contabili” di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento;
  • art. 176 → conferimenti in regime di “doppia sospensione d’imposta” aventi ad oggetto solo aziende, non anche partecipazioni;
  • art. 9 → quando non vi sono i requisiti per rientrare in alcuna delle due norme sopra menzionate; essa fa riferimento al valore normale quale criterio per la determinazione del valore di realizzo, cioè del corrispettivo dell’operazione, equiparando in sostanza il conferimento ad una cessione d’azienda a titolo oneroso.

Modalità di tassazione della plusvalenza – Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate con modalità diverse a seconda della natura dei soggetti che partecipano all’operazione e del periodo di possesso dell’azienda.
Si deve comunque tener presente che:
– se l’azienda è stata posseduta per più di 3 anni il soggetto cedente potrà frazionare la plusvalenza in 5 costanti rate annuali;
– l’imprenditore individuale potrà scegliere la tassazione separata della plusvalenza, se l’azienda era posseduta da almeno 5 anni.

Le imposte indirette – Per quanto riguarda l’IVA, il conferimento è un’operazione esclusa da IVA (art. 2 co. 3 D.P.R. 633/72). Poiché il conferitario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ai fini IVA, si dovrà presentare la dichiarazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate.
L’atto di conferimento va registrato entro 20 giorni dalla stipula (o dall’iscrizione nel R.I), ed è soggetto all’imposta di registro in misura fissa di € 200 a prescindere dai soggetti coinvolti e dai beni facenti parte del complesso aziendale conferito.
Le imposte ipotecarie e catastali, invece, saranno calcolate in misura fissa di € 200 per imposta.

Aspetti operativi – Il conferente dovrà:
– effettuare le scritture di assestamento, in particolare dovrà: calcolare le quote di ammortamento rapportate alla frazione di esercizio ante conferimento, calcolare la quota di TFR, valutare il magazzino, rilevare ratei e risconti, ecc.;
– eliminare le poste patrimoniali prive di rilevanza economica, quali oneri pluriennali da ammortizzare e fondi rischi, che non hanno più ragione di esistere dopo il conferimento perché attinenti esclusivamente il soggetto conferente. Tali poste vanno eliminate utilizzando in contropartita il conto economico, ed in particolare un componente negativo di reddito per i primi, una sopravvenienza attiva per i secondi;
– trasferire le attività e le passività relative all’azienda conferita al conferitario,
– rilevarne il credito e far emergere l’eventuale plusvalenza di conferimento tra le componenti straordinarie del conto economico;
– calcolare il reddito della frazione d’esercizio ante conferimento, comprensiva della plusvalenza.

Il conferitario dal canto suo dovrà rilevare, in caso di società preesistente, l’aumento del capitale sociale e l’accensione di una riserva sovrapprezzo azioni. Come contropartita si avrà il credito verso il conferente.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/conferimento-di-azienda-tassazione-della-plusvalenza,3,24851

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Tag: #conferimentoazienda, #plusvalenzaazienda

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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