+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Agricoltura: decadenza e rinuncia dal regime di esonero

11 Novembre 2014silvanaNews
Le disposizioni di favore, previste dall’art.34 comma 6 del D.P.R. 633/72, in materia agricola, cessano di avere efficacia dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro, e a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni (aree fabbricabili, macchine agricole, prodotti agricoli non inclusi nella Parte I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, eccetera) seconda parte, comma 6, art. 34.
Se nel corso dell’anno solare l’ammontare delle operazioni, diverse da quelle agricole, supera il limite di un terzo, rapportato al totale delle operazioni complessive a quel momento effettuate, comprensive delle cessioni di beni ammortizzabili:
– si continuano ad applicare le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione sulle cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate;
– rimane l’obbligo di auto fatturazione da parte del cessionario o committente per gli acquisti effettuati presso il produttore agricolo esonerato.
Se alla fine dell’anno permane il superamento del limite di un terzo, a prescindere dal volume di affari realizzato, cessa l’esonero e il produttore agricolo deve presentare la dichiarazione annuale Iva e versare l’eventuale imposta dovuta.
A tale riguardo, dovrà osservare i seguenti adempimenti:
1. annotazione riepilogativa nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 distinta a seconda delle percentuali di compensazione applicate, delle fatture ricevute (autofatture) per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici;
2. annotazione riepilogativa separata dalla precedente in apposita sezione del registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 delle fatture ricevute (autofatture) per le operazioni diverse da quelle agricole effettuate nell’anno;
3. annotazione riepilogativa nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 dell’ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, distinti secondo l’aliquota applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici, beni diversi e prestazioni di servizi effettuati nell’anno nei confronti di privati consumatori senza emissione di fattura. Per tali cessioni infatti, come sopra detto, non sorge l’obbligo di emettere fattura e i corrispettivi possono essere registrati giornalmente cumulativamente comprensivi di Iva;
4. annotazione riepilogativa, sul registro degli acquisti delle fatture e documenti doganali relativi agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi, esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni diverse, distinta per aliquota applicabile.
Effettuate le citate annotazioni contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente eseguirà la liquidazione e il versamento dell’Iva annuale eventualmente dovuta detraendo dall’Iva relativa alle cessioni dei prodotti diversi e delle prestazioni di servizi quella sugli acquisti utilizzati in modo esclusivo per la loro effettuazione.

Rinuncia all’esonero – Ai sensi dell’ultima parte del comma 6 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti agricoli esonerati possono rinunciare al relativo regime con le modalità previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Secondo tale decreto, “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (art. 1, comma 1); successivamente, il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui sopra nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (art. 2, commi 1 e 2, del decreto).
L’opzione desunta dai comportamenti concludenti rimane valida, salva l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro ex art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, anche se la comunicazione è omessa, tardiva o irregolare (art. 2, comma 3).
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 442, l’opzione di cui all’art. 1 (comportamenti concludenti) vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Pertanto, in sede di presentazione del Modello Iva, il contribuente al QUADRO VO deve barrare la casella se ha rinunciato all’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/agricoltura-decadenza-e-rinuncia-dal-regime-di-esonero,3,24582

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Tag: #agevolazioniagricole, #agricolutraagevolazioni, #aliquoteagricoltura
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |