Rinuncia all’esonero – Ai sensi dell’ultima parte del comma 6 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti agricoli esonerati possono rinunciare al relativo regime con le modalità previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Secondo tale decreto, “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (art. 1, comma 1); successivamente, il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui sopra nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (art. 2, commi 1 e 2, del decreto).
L’opzione desunta dai comportamenti concludenti rimane valida, salva l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro ex art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, anche se la comunicazione è omessa, tardiva o irregolare (art. 2, comma 3).
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 442, l’opzione di cui all’art. 1 (comportamenti concludenti) vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Pertanto, in sede di presentazione del Modello Iva, il contribuente al QUADRO VO deve barrare la casella se ha rinunciato all’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. La scelta vincola il contribuente fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/agricoltura-decadenza-e-rinuncia-dal-regime-di-esonero,3,24582
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