Rischia di essere annullato l’avviso di accertamento che poggia unicamente sulle movimentazioni finanziarie del legale rappresentante della società. È quanto emerge dalla sentenza n. 1554/22/14 (depositata il 7 luglio) della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Il caso. La controversia trae origine da un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2005 emesso nei confronti di una società. Quest’ultima ha proposto ricorso eccependo la nullità dell’atto per illegittimità del metodo accertativo adottato dall’Ufficio (recupero a tassazione dei singoli movimenti non documentati, prescindendo dalla loro natura e da un esame di correlazione con altri movimenti di segno contrario) e l’illegittima e irrituale acquisizione dei dati bancari per mancata allegazione all’impugnato avviso di accertamento del provvedimento di autorizzazione.
L’adita CTP di Lecce ha ritenuto fondato il ricorso e quindi ha annullato l’accertamento. A questo punto l’Ufficio ha proposto appello, ma senza successo.
Osservazioni della CTR. Così come i colleghi provinciali, i giudici della Commissione di secondo grado non condividono il metodo di determinazione reddituale “basato unicamente – si legge in sentenza – sull’esame delle movimentazioni finanziarie, creando su di esse delle macchinose e non provate conclusioni di evasione e di determinazione di maggiori redditi prodotti”.
Nel caso in esame, la società ha prodotto corposa documentazione che i giudici salentini, sia di primo che di secondo grado, hanno ritenuto valida e probante, tant’è che l’accertamento è stato annullato; ma detta documentazione non è stata adeguatamente considerata dall’Ufficio. Anzi, rilevano i giudici di Lecce, “l’accertamento poggia pesantemente sulle movimentazioni finanziarie e non sugli accadimenti economici e si sofferma ad analizzare dettagliatamente le operazioni finanziarie del sig. (…), legale rappresentante della società; tali operazioni vengono esaminate attentamente e singolarmente, generando la convinzione da parte dei militari prima e dell’A.E. dopo che si trattasse di redditi evasi; vengono quindi effettuate le ricostruzioni reddituali prendendo quelle movimentazioni finanziarie in entrata ed in uscita a base della ricostruzione reddituale appunto ritenendole entrate ed uscite della società”.
Tuttavia, osserva il collegio di secondo grado, l’analisi delle movimentazioni finanziarie può essere un valido presupposto per avviare un accertamento, “ma da sola non può essere prova di evasione”, perché altrimenti è sufficiente che il contribuente alleghi i documenti comprovanti l’origine e lo scopo di ogni singola operazione per far crollare le presunzioni dell’Ufficio. Ed è proprio quanto accaduto, secondo il giudice dall’appello, nella fattispecie concreta. Il che ha determinato il rigetto dell’appello del Fisco, che comunque non dovrà pagare le spese del giudizio perché compensate.
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