Nel Comunicato Stampa diffuso da Palazzo Chigi viene sottolineato che la procedura non è un condono e non prevede anonimato e si basa sul dialogo tra l’Amministrazione Finanziaria e contribuente che ha occultato al Fisco capitali e beni all’estero.
Il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri dovrebbe contenere un modulo di autodenuncia, completo di istruzioni. Un successivo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.
I soggetti interessati –Potranno fruire della misura solo persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali, compresi i trust residenti che abbiano commesso violazioni sul modulo RW entro il 31 dicembre 2013 per i quali NON siano scaduti i termini per l’accertamento alla data della presentazione della richiesta.
La disclosure non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche nei suoi confronti, ma anche quando la conoscenza arrivi a soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.
Attivazione della procedura – La richiesta di ammissione, che deve essere presentata entro il 30 settembre 2015, utilizzando il modello di autodenuncia contenuto nel DL e con le modalità di presentazione che verranno stabilite da un prossimo provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, deve essere corredata dalla documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, sulle loro modalità di costituzione e,come sottolineato dal Comunicato Stampa di Palazzo Chigi, sui redditi formatisi nel corso degli ultimi 10 anni (interessi, dividendi, plusvalenze, ecc….) È previsto un contraddittorio individuale con l’Agenzia delle Entrate per individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero.
Sanzioni –Fermo il pagamento delle imposte dovute, calcolate nell’avviso di accertamento emanato a seguito della proceduta attivata, si applicherà una riduzione delle sanzioni di un quarto del minimo edittale, che arriva fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano.
E’ previsto il pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute in base all’avviso di accertamento.
Nel Comunicato Stampa diffuso da Palazzo Chigi, viene altresì sottolineato che partecipa alla regolarizzazione spontanea NON sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione.
Per i comportamenti fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta fino alla metà.
Pene severe per chi tenta di fare il furbo, che attiva la procedura ma dichiara e fornisce dati falsi all’Amministrazione Finanziaria. Tale comportamento è punito con la reclusione va da un anno e sei mesi fino a un massimo di sei anni.
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