Si ricorda che ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472, il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo il diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, di cui si dirà nel successivo paragrafo.
In sostanza, rientrano nella procedura di collaborazione volontaria internazionale, le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse nei periodi d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Qualora si tratti di investimenti detenuti in Paesi black list (come ad esempio la Svizzera o il Principato di Monaco, compresi nella lista congiunta data dal D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001) potrebbe trovare applicazione il raddoppio dei termini di decadenza, rendendo accertabili i periodi d’imposta che vanno dal 2004 al 2013.
Tuttavia, l’articolo 5-quater, comma 4, del D.L. 167/1990, come introdotto dalla L. 186/2014, prevede che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, non si applichi il raddoppio dei termini di decadenza qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’articolo 5- quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del D.L. 167/1990.
Più precisamente, perché non operi il raddoppio dei termini di cui sopra devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
• il Paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell’entrata in vigore dell’accordo.
In merito al primo aspetto, come noto, alcuni Paesi considerati black list hanno firmato o una modifica del protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni o una “nuova” Convenzione contro le doppie imposizioni. I nuovi accorsi sono stati firmati con la Svizzera il 23 febbraio 2015, con il Liechtenstein il 26 febbraio 2015 e con il Principato di Monaco il 2 marzo 2015.
• Il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) e allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria – articolo 5- quinquies, comma 4, primo periodo, lettera c) -, in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato).
In merito al secondo aspetto, se il contribuente vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria in tali Stati anche successivamente alla presentazione dell’istanza, è necessario allegare l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) firmata dall’intermediario estero.
Non è obbligatorio (ma consigliabile) l’utilizzo del fac simile messo a disposizione dell’Agenzia.
L’autorizzazione deve essere rilasciata all’intermediario estero presso il quale le attività finanziarie si trovano al momento della presentazione dell’istanza (o presso il quale verranno trasferite prima del perfezionamento della procedura) e, una volta controfirmata dall’intermediario in originale, prodotta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Con l’apposizione della firma, l’intermediario s’impegna a fornire su richiesta dell’agenzia delle Entrate italiana tutte le informazioni relative alle attività detenute dal 1° gennaio 2014 (per chi ha regolarizzato sino al 31 dicembre 2013) o dalla successiva data di trasferimento delle attività oggetto di disclosure presso l’intermediario.
La presentazione del waiver non solo consente di evitare il raddoppio dei termini di accertamento, ma permette altresì di ottenere la riduzione delle sanzioni relative alle violazioni relative al monitoraggio fiscale nella misura pari alla metà del minimo edittale.
Quando deve essere presentato il waiver – Per quanto riguarda il momento di presentazione del waiver, la DRE Lombardia, nelle risposte ai quesiti prospettati dagli operatori in tema di disclosure, precisa che eventuali carenze documentali tra gli allegati alla relazione illustrativa presentata dall’aderente possono essere integrate anche successivamente. In particolare, in riferimento al waiver, è stato chiarito che deve essere prodotto in tempo utile per l’emissione dell’invito ex articolo 5 decreto legislativo n. 218/97.
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