Le sanzioni ridotte per l’emersione di attività estere
– Particolarmente interessanti risultano gli spunti in merito alle sanzioni correlate alle violazioni dell’obbligo di monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW) di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L. n.167/90.Esse sono previste dall’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto nella misura:
– in via generale, dal 3 al 15%, dell’ammontare degli importi non dichiarati;
– dal 6 al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati (o nella diversa misura compresa tra il 5 per cento e il 25 per cento, applicabile per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009 per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 78 del 2009), con riferimento alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. del 4 maggio 1999, e al D.M. 21 novembre 2001 (c.d. Paesi black list).
Tuttavia, ai sensi del comma 7 dell’articolo 5-quinquies del D.L., ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le citate violazioni in materia di monitoraggio fiscale indicata dall’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria nei c.d. Paesi black list, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo.
A tal proposito l’Agenzia ritiene che i medesimi effetti si producano anche nel caso di accordi vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con Stati e territori inclusi nei D.M. sopra citati, i quali prevedano uno scambio di informazioni conforme all’articolo 26 dello standard OCSE 2005 almeno a partire da tale data (vale a dire dal 1° gennaio 2015). Proprio con riguardo alle sanzioni correlate alle violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L., il legislatore ha inoltre inteso diversificare, attenuandola, la risposta sanzionatoria al comportamento del contribuente che, sottrattosi agli obblighi di monitoraggio fiscale, presti ora una piena, veritiera e spontanea collaborazione attiva con l’Amministrazione finanziaria, rimuovendo gli effetti negativi arrecati all’interesse erariale dalla propria condotta in violazione degli obblighi imposti in materia di monitoraggio fiscale.
Il legislatore, assumendo tale condotta collaborativa alla stregua di una circostanza di carattere eccezionale giustificante un ridimensionamento delle sanzioni, ha così previsto all’articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legge, che, in sede di collaborazione volontaria, dette sanzioni siano determinate, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in misura pari alla metà del minimo edittale in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni:
a) le attività vengano trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati fossero o siano ivi detenute;
c) l’autore della violazione rilasci all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Come emerge dalla relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a permettere all’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di
adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato).
Ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5- quinquies, comma 4, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Di detto trasferimento il contribuente avrà cura di informare allo stesso modo tempestivamente l’Ufficio. Se tali condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto, ossia in misura pari al 75% del minimo edittale.
Nel caso di trasferimento delle attività finanziarie, successivamente all’attivazione della procedura, presso un intermediario localizzato in uno Stato diverso dagli Stati membri dell’Unione europea o da quelli aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, l’assenza del rilascio del waiver ai sensi del comma 5 dell’articolo 5-quinquies comporta l’applicazione di una sanzione pari alla metà di quella di cui al primo periodo del comma 4 dello stesso articolo, fissata pertanto nella misura pari a un quarto del minimo edittale.
L’Agenzia chiarisce che, al fine di evitare disparità di trattamento in relazione alla applicazione della sanzione, la riduzione in misura pari alla metà del minimo edittalesi applica anche nel caso in cui l’autore della violazione, al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, non sia più in possesso degli investimenti o delle attività finanziarie precedentemente detenute irregolarmente in Paesi black list, avendole donate ovvero destinate al consumo.
Il contribuente, per essere ammesso al beneficio sanzionatorio in esame, nello spirito collaborativo della procedura e onde escludere l’esistenza di attività che potrebbero essere oggetto del richiamato monitoraggio rafforzato, dovrà comunque permettere all’Ufficio di verificare l’effettivo azzeramento degli investimenti o delle attività finanziarie precedentemente detenute, fornendo adeguata documentazione al riguardo.
Più soggetti cointestatari delle somme – Ai sensi del comma 9 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge, la disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra coloro che al termine di ciascun periodo d’imposta avevano la disponibilità delle attività. L’Agenzia ha chiarito che tale previsione opera indipendentemente dalle concrete fattispecie di esercizio dei diritti di disposizione esercitabili sul patrimonio e sulle attività finanziarie.
Inoltre, come già evidenziato, in termini generali il beneficio è riconosciuto esclusivamente a coloro che presentano l’istanza, dunque in presenza di più soggetti, dei quali solo alcuni abbiano aderito alla procedura di collaborazione volontaria, la sanzione sarà irrogata pro-quota (determinata tenendo conto di tutti coloro che ne avevano la disponibilità) solo nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla procedura. È, ad esempio, il caso di contribuenti che abbiano deleghe di firma a operare su un conto; anche in tale ipotesi il delegato e il delegante saranno sanzionati ciascuno per quote uguali, facendo salva la possibilità di dimostrare un diversa ripartizione.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/voluntary-disclosure-prime-indicazioni-del-fisco,3,26828
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