La voluntary disclosure prende progressivamente forma: dopo l’approvazione del ddl da parte del Senato il 4 dicembre, l’Agenzia delle Entrate pubblica online una prima bozza dei modelli che i contribuenti potranno utilizzare per aderire alla procedura di collaborazione volontaria.
Un modello di appena due pagine che appare di semplice compilazione, sebbene sia sicuramente necessario attendere le istruzioni.
Tuttavia, da una preliminare lettura dei campi compilabili appare immediato comprendere come il modello accolga entrambe le procedure previste dalla legge appena approvata: il contribuente potrà quindi utilizzarlo sia per l’emersione dei capitali esteri sia per quelli domestici.
Segue poi una serie di dati relativi al richiedente e al professionista che lo assiste. Merita infatti di essere ricordato che il nuovo rientro dei capitali non è un condono, richiede pertanto che il contribuente indichi tutti i suoi dati portando a supporto anche la necessaria documentazione.
Indicare dati inesatti può invece comportare l’applicazione di pesanti sanzioni penali, che si sostanziano nella reclusione da 18 mesi a 6 anni e la revoca di tutti i benefici fiscali.
È successivamente previsto un apposito campo dedicato alla dichiarazione di volersi avvalere degli effetti preclusivi della procedura di emersione dei capitali all’estero, al quale seguono le possibili opzioni che il contribuente può esprimere.
Il contribuente può infatti decidere di avvalersi dello scudo fiscale (articolo 13/bis del D.L. 78/2009), chiedendo che “i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente applicando la misura del 5%”.
Altra opzione lasciata al contribuente riguarda le modalità di pagamento: si potrà infatti scegliere di effettuare un unico versamento o di ripartire il versamento in 3 rate mensili.
La seconda pagina del modello è quella che accoglie i dati relativi alle operazioni da portare alla luce e gli imponibili da regolarizzare: dai soggetti collegati, alle attività estere, dai nuovi investimenti all’estero alle attività estere alla data di emersione, per concludere con i maggiori imponibili e ritenute non operate.
È però proprio con riferimento a questa seconda parte del modello che assumono rilievo essenziali le istruzioni che saranno emanate.
Si pensi, a tal proposito, al quadro destinato ai soggetti collegati: è importante comprendere se, in questo caso, si faccia riferimento ai soggetti che presentano la domanda unitamente al richiedente o a dei soggetti sì collegati ma comunque terzi rispetto alla procedura, come ad esempio, i soci e la loro società.
La voluntary disclosure
Il provvedimento sull’emersione volontaria dei capitali esteri è divenuto legge con l’approvazione del Senato del 4 dicembre.
Un traguardo importante, questo, che andava raggiunto entro il 31 dicembre, soprattutto per garantire alle casse dello Stato il gettito previsto.
È infatti da ricordare che, a differenza dei vecchi condoni, le imposte dovranno essere tutte integralmente versate, senza alcuno sconto: è previsto che il contribuente versi il 43% degli importi a titolo di Irpef e il 2% per le tasse locali, cui vanno ad aggiungersi anche gli interessi e le sanzioni (sebbene queste ultime siano nettamente ridotte).
Nonostante gli importi elevati i contribuenti avranno però tutto l’interesse a regolarizzare le loro posizioni, soprattutto in considerazione del fatto che dal 2018, con lo scambio automatico delle informazioni tra i vari Paesi, diventeranno elevatissime le possibilità di cadere nella rete del Fisco.
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