Versamenti e riduzioni – Per entrambe le regolarizzazioni andrà presentata:
1) un’istanza di adesione alla procedura, con allegati documenti e informazioni necessari per determinare gli imponibili e le relative imposte;
2) il versamento dell’intera imposta sui maggiori imponibili che emergono, mentre le riduzioni riguarderanno esclusivamente le sanzioni;
3) verrà esclusa la punibilità penale per alcune fattispecie previste dalla normativa vigente.
Per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) saranno dovute le sanzioni relative.
Le possibili irregolarità sanabili con la collaborazione volontaria- Oggetto di regolarizzazione saranno:
– le violazioni relative alle imposte sui redditi e relative addizionali;
– alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
– all’Irap;
– all’Iva;
– nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta;
per tutti i periodi ancora accertabili.
Qualora un contribuente non abbia mai provveduto alla compilazione del quadro RW di Unico da 10 anni, nonostante detenga beni all’estero e magari in Svizzera, per tale periodo dovrà:
– corrispondere le sanzioni sul monitoraggio fiscale per i periodi d’imposta ancora accertabili;
– corrispondere le imposte sui redditi, sul rendimento delle somme detenute all’estero o le imposte sostitutive e le relative sanzioni.
Un contribuente potrà regolarizzare la propria posizione fiscale, con la sanatoria, per dichiarare redditi omessi (diversi da quelli derivanti da attività estere) e imponibili Iva mai dichiarati in precedenza.
Una cosa fondamentale è che, quindi, i due istituti potranno essere utilizzati in modo autonomo dai contribuenti interessati.
Se la società aderirà a tale istituto, le conseguenze interesseranno anche i loro stessi soci o i vari soggetti coinvolti.
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