• dell’atto di contestazione o dell’invito di cui all’articolo 5, co. 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997;
• ovvero che abbia sottoscritto l’accertamento con adesione non versi le somme dovute nei termini sopra richiamati;
gli Uffici provvederanno a notificare un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la rideterminazione della sanzione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo:
• a quello di notificazione dell’atto di contestazione o dell’invito;
• ovvero a quello di redazione dell’atto di adesione, anche nel caso in cui nel frattempo siano venuti a scadenza i termini ordinari di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In tale sede, l’Ufficio dovrà procedere alla rideterminazione delle sanzioni dovute, valutando la graduazione della risposta sanzionatoria anche in funzione della condotta del contribuente e del venir meno dell’apporto collaborativo di quest’ultimo.
Il caso del decesso – Va detto che in caso di decesso dell’autore della violazione interessato ad accedere alla stessa, avvenuto dopo il 31 maggio 2015, gli eredi del medesimo potranno beneficiare della proroga di cui all’articolo 65 del D.P.R. 600/73, entro un termine che consenta la concreta realizzazione della procedura, tenuto anche conto della proroga dei termini di accertamento e contestazione di cui all’ultimo periodo dell’art.5-quater comma 5 del D.L. 167/90.
In sostanza, nel caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, la richiesta di accesso alla procedura dovrà essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2015, termine per le attività di controllo delle annualità in scadenza; in tal caso l’Ufficio espleterà l’attività di controllo entro il 30 marzo 2016.
Ove il decesso si verifichi successivamente alla presentazione dell’istanza, da parte del de cuius, la proroga semestrale opererà con riguardo ai termini previsti per gli adempimenti successivi all’istanza, necessari per il perfezionamento della procedura, ivi compresi quelli afferenti al pagamento, anche in forma rateale.
Incompletezza degli elementi forniti dal contribuente – Un ulteriore profilo patologico che può riguardare le procedure di emersione può essere determinato dalla incompletezza del quadro delle violazioni, che il contribuente è chiamato a far emergere, per perfezionare la procedura.
Il contribuente, una volta presentata l’istanza, ha 30 giorni di tempo per integrarla e fornire tutto il corredo informativo e documentale atto a comprovare per ogni periodo d’imposta ancora aperto:
• i valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero;
• i redditi a questi connessi;
• e tutti gli ulteriori maggiori imponibili non connessi, distintamente per periodo d’imposta.
Un eventuale errore nella determinazione di tali valori, così come una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevati dall’Ufficio nel corso dell’esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non diano necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura; infatti, sarà cura dell’Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta.
Qualora l’Ufficio procedente entri in possesso di dati o informazioni non coerenti con quanto rappresentato dal contribuente, dovrà richiedere allo stesso di fornire informazioni su tali elementi e, se necessario, di integrare la produzione documentale. A titolo esemplificativo, ciò potrebbe ricorrere quando le informazioni sui flussi di capitali in uscita dallo Stato, fornite dagli intermediari residenti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge, non corrispondono agli apporti sui rapporti esteri indicati dal contribuente.
Qualora invece dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, si dovrà procedere a interessare l’Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza. In tali casi, l’Ufficio dovrà procedere alla emanazione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni, avendo cura di graduare queste ultime tenendo conto della gravità della condotta del contribuente.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/voluntary-disclosure-casi-patologici-nell-adesione,3,26971
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