Concetto di disponibilità – Considerato che il legislatore parla di “disponibilità” delle attività estere senza alcuna specifica in merito al titolo giuridico che estrinseca la stessa, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E/2015 ha ritenuto che la presunzione di cui al richiamato comma 9 sia applicabile, oltreché alle ipotesi di cointestazione delle attività, anche in tutte le altre fattispecie in cui più soggetti abbiano la disponibilità di una attività finanziaria o patrimoniale. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano deleghe di firma a operare su un conto.
I soggetti collegati – Nella richiesta di accesso alla procedura devono essere fornite sintetiche indicazioni in merito ai soggetti collegati, anche al fine di consentire la ripartizione delle disponibilità tra gli stessi. I soggetti collegati si identificano in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.
Esempio n. 1 – Attività finanziaria cointestata tra A e B. A presenta richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per una violazione commessa in relazione a tale attività finanziaria. A deve indicare nella apposita sezione del modello, in colonna 1, il codice fiscale di B.
Esempio n. 2 – Attività finanziaria estera acquistata da Y in tutto o in parte coi proventi derivanti da redditi non dichiarati dalla società italiana X di cui Y è socio. Y deve indicare nella apposita sezione del modello, in colonna 2, il codice fiscale della società X.
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