Somme anticipate – La questione della rilevanza fiscale delle somme anticipate dal committente, affinché il lavoratore autonomo possa svolgere la propria prestazione, da tempo costituisce argomento di discussione, poiché l’attuale disciplina determina delle inutili complicazioni nel comparto delle imposte dirette e dell’IVA. Con le modifiche proposte in seno allo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni, in attuazione della legge delega fiscale (Legge n. 23/2014), si rende meno intricata la vicenda, anche se non si risolve in radice il problema, lasciando inutilmente scoperti alcuni ambiti che varrebbe la pena di risolvere sin da subito.
Situazione attuale – A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate, quindi da quest’ultimo integralmente dedotte. La relazione tecnica sul punto fa notare che si tratta di una norma sostanzialmente semplificatrice, che si configura come una mera partita di giro. Senza avere dunque alcun effetto in termini di gettito.
Le modifiche – Il legislatore interviene proponendo l’integrale sostituzione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 54 del T.U.I.R., prevedendo, in luogo del meccanismo “del prepagato”, la seguente locuzione: “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.
Conseguenze – Da quanto previsto, dovrebbe derivare che: il committente deduce il costo sostenuto a condizione che ne possa dimostrare l’inerenza; l’esclusione dall’ambito dei compensi fa derivare anche l’assenza di qualsiasi obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto, proprio per mancanza del requisito oggettivo previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il documento di spesa potrà comunque riportare il nome del fruitore della prestazione (cioè il professionista), in quanto ciò contribuisce a provare l’inerenza della spesa in capo al committente.
Adempimenti – In questo modo il committente non dovrà più consegnare al professionista il documento di spesa, mentre il lavoratore autonomo non deve più considerare in alcun modo il servizio fruito, né ai fini della registrazione nella propria contabilità IVA, né ai fini della determinazione del reddito. Il lavoratore autonomo, ancora, non dovrà più esporre, nella propria parcella, l’ammontare delle spese sostenute direttamente dal committente.
Semplificazione – Sembra davvero tutto molto più semplice e, a onor del vero, più aderente ai principi costituzionali che intendono tassare i redditi materialmente prodotti; peraltro, ove la norma fiscale continuasse a mantenere limitazioni alla deducibilità di tali costi, le medesime verrebbero applicate direttamente in capo al committente (reale sostenitore dell’onere), con la conseguenza che non vi sarebbe alcun beneficio aggiuntivo a livello di sistema generale. Va detto che le modifiche, nella versione attuale, si rendono applicabili esclusivamente alle spese di vitto e alloggio, mentre, per converso, restano immutate le indicazioni in precedenza proposte in merito ad altre tipologie di anticipazioni, tipicamente le spese di viaggio.
wordpress theme by initheme.com