Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.
I vantaggi sui controlli – Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio, se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).
Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.
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