Nella previgente normativa, l’iscrizione all’archivio VIES poteva avvenire o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo. Tale iscrizione diveniva efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tranne il caso in cui nel medesimo termine l’Amministrazione Finanziaria emanasse un provvedimento motivato di diniego, che precludeva l’inserimento nel Vies.
Ciò che si vuole evidenziare è che la soggettività attiva e passiva all’effettuazione di operazioni intracomunitarie era sospesa nel periodo di 30 giorni dall’effettuazione della richiesta, ovvero dopo la notifica del diniego.
Nel periodo di sospensione:
• eventuali cessioni di beni, oppure prestazioni «generiche» intracomunitarie, effettuate da un soggetto passivo italiano, devono essere assoggettate a imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria, nel caso in cui l’operazione non sia invece assoggettata all’Iva in applicazione delle regole proprie del regime intraUe;
Con il D.Lgs. semplificazioni fiscali si riscrive l’art. 35 del D.P.R. 633/1972, prevedendo che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
L’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare i necessari controlli volti a verificare l’esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall’archivio VIES e inoltre decretare la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal contribuente sono non veritieri, incompleti o inesatti, come previsto anche dell’art. 23 del regolamento UE n. 904/2010.
Se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES (sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie) verrà automaticamente cancellato dall’archivio.
L’esclusione dall’archivio Vies dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate, con l’obiettivo di instaurare un contradditorio con il contribuente che potrà giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così l’estromissione dalla banca dati.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/vies-iscrizione-senza-attesa,3,24561
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