In sostanza si rendeva applicabile il secondo comma dell’art. 52 in argomento, in virtù del quale, analogamente a quanto previsto per gli accessi presso locali adibiti solo ad abitazione privata, era necessario un quadro indiziario già delineato e uno scopo specifico di ricerca documentale.
Peraltro, atteso il tenore letterale del primo comma del medesimo art. 52 nella precedente formulazione “gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali […]”, si riteneva possibile procedere comunque all’accesso secondo l’ordinario regime autorizzativo (ossia con la sola lettera d’incarico del capo ufficio) nei locali specificamente adibiti ad attività commerciali esercitate da tali enti (in aggiunta a quelle istituzionali che, comunque dovevano conservare il carattere di prevalenza), attività commerciali che potevano essere dichiarate direttamente da questi ultimi (ad esempio nel modello Unico enti non commerciali), ovvero risultare da altri riscontri documentali in possesso degli organi ispettivi.
Al di fuori delle predette ipotesi, gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza potevano accedere presso i locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle Onlus solo qualora, a seguito di attività info-investigativa opportunamente svolta ex ante (ad esempio, appostamenti, sopralluoghi in forma riservata, acquisizione di informazioni da frequentatori abituali di circoli privati), fossero in possesso di qualificato materiale indiziario circa la commissione di violazioni di matrice fiscale, con probabilità di ottenerne le prove presso i locali medesimi e solo qualora avessero convinto il Procuratore a rilasciare la richiesta autorizzazione ex art. 52 co. 2; diversamente, l’attività ispettiva nei confronti degli enti in questione poteva essere legittimamente avviata utilizzando gli altri poteri riconosciuti all’Amministrazione finanziaria dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973, quali l’invito a comparire presso gli uffici finanziari, la richiesta di documentazione da trasmettere agli stessi uffici, o l’invio di questionari.
Il nuovo regime. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 8, comma 22 del D.L. 2/3/2012 n. 16, convertito dalla Legge 26/4/2012, n. 44 (Decreto Semplificazioni Fiscali), dal 2 marzo 2012, per l’accesso presso i locali degli enti non commerciali e delle Onlus, a prescindere dalla tipologia di attività ivi esercitata, è sufficiente l’autorizzazione prevista dal primo comma dell’art. 52 in commento, rilasciata dal capo ufficio (analogamente agli ordinari accessi fiscali presso i locali delle aziende o degli studi professionali e artistici).
Pertanto, per l’accesso presso i circoli privati il personale ispettivo dovrà solamente esibire al responsabile dell’ente la lettera di incarico (per il personale dell’Agenzia delle Entrate) o il foglio di servizio (per gli ispettori della Guardia di Finanza), rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono; il documento dovrà contenere le seguenti indicazioni:
• Amministrazione e articolazione operante;
• data dell’intervento;
• identificazione del personale incaricato (grado/ruolo, nome e cognome);
• oggetto dell’intervento;
• periodo interessato e imposte considerate;
• basi giuridiche del controllo;
• firma del responsabile dell’Ufficio.
Va da sé che si renderanno applicabili, anche per tale tipologia di accessi, tutte le altre prescrizioni previste e disciplinate dall’art. 52 in commento, oltre che dall’art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
In virtù di tali disposizioni, qualora l’accesso coinvolga locali adibiti anche ad abitazione privata, sarà necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai sensi del terzo periodo del co. 1 dell’art. 52 D.P.R. 633/1972; qualora poi l’attività dell’ente si svolga ordinariamente in ore notturne (come avviene in relazione a numerosi circoli culturali), l’accesso avverrà di norma durante tale orario, secondo quanto stabilito nel comma 1 dell’art. 12 della Legge 212/2000.
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