Tuttavia, prima di iniziare le ricerche, il personale ispettivo invita di norma il contribuente a esibire tutti i libri, registri e documenti, la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge, considerati utili per l’esecuzione dell’ispezione e il cui volume è diretta funzione dell’ampiezza del controllo programmato (in termini di tributi, annualità d’imposta e fatti di gestione oggetto di ispezione), nonché della dimensione del contribuente verificato.
La natura coercitiva delle ricerche. A prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia o meno adempiuto all’obbligo di esibizione e consegna della documentazione, i verificatori possono comunque procedere all’effettuazione delle ricerche, secondo la specifica potestà prevista dagli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, oltreché dall’art. 35 della L. n. 4/1929; analogamente all’accesso, anche questa fase è connotata da una pregnante natura autoritativa ed esecutiva, che ne consente l’effettuazione anche contro l’opposizione del soggetto controllato e pure nel caso in cui lo stesso sostenga di avere esibito tutti i documenti richiesti.
Le ricerche interessano, di norma, tutti i locali nella disponibilità dell’azienda o dello studio professionale nonché, in caso di accesso domiciliare, tutti i locali rientranti nella disponibilità del soggetto; per le imprese di medie o rilevanti dimensioni, le ricerche sono generalmente limitate agli uffici amministrativi, contabili e fiscali, nonché a quelli in uso ai soggetti che esercitano funzioni direzionali.
All’interno dei locali aziendali le ricerche coinvolgono, generalmente, schedari, scrivanie, armadi, personal computer, memorie di massa, nonché ogni altro mobile d’ufficio contenente documentazione che può risultare rilevante ai fini dell’ispezione, con l’unico limite rappresentato dai casi in cui la ricerca converga su plichi, borse, casseforti, mobili o ripostigli che siano chiusi e per i quali vi sia opposizione da parte dell’avente diritto alla spontanea apertura, ovvero converga su documenti per i quali il contribuente eccepisca il segreto professionale (l’apertura coattiva, in tali casi è, infatti, subordinata all’ottenimento da parte del personale ispettivo, di una specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica, ovvero dell’Autorità giudiziaria più vicina, a mente del comma 3 dell’art. 52 in commento).
Peraltro, le ricerche possono essere estese anche sugli autoveicoli e natanti dell’impresa verificata, nonché su quelli che, sulla base delle circostanze oggettive riscontrate in sede di accesso (che gli operanti dovranno adeguatamente formalizzare a verbale), risultino comunque funzionalmente collegati all’attività economica esercitata; ma, in tal caso, opererà il limite del comma 2 dell’art. 52 in esame, per cui, qualora il veicolo appartenga a persona diversa dal soggetto ispezionato (ad esempio, sia intestata a un dipendente della stessa), gli operatori del fisco dovranno preventivamente ottenere una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, al quale dovranno essere puntualmente rappresentati i gravi indizi di violazioni alle norme tributarie e la probabilità di reperire, all’interno dei medesimi veicoli, documenti probatori di tali violazioni.
L’acquisizione di documenti di terzi. È possibile che, nel corso della ricerche effettuate presso la sede o il domicilio di un certo contribuente, vengano rinvenuti libri, registri, scritture ed altri documenti (anche documentazione extracontabile), relativi ad altre attività riconducibili allo stesso soggetto nei cui riguardi viene svolto l’accesso, ovvero ad attività riconducibili a terzi.
Per entrambe le suddette ipotesi, la giurisprudenza di legittimità riconosce che è consentito acquisire la documentazione relativa all’attività o al contribuente diversi da quelli cui si riferiscono i provvedimenti che autorizzano l’accesso. Va, tuttavia, precisato che, qualora l’Amministrazione Finanziaria intenda utilizzare tale documentazione, ossia intenda sottoporla a ispezione, dovrà formalmente avviare un’autonoma e distinta attività ispettiva nei riguardi della attività o del soggetto cui la stessa è riconducibile.
L’avvio della “nuova” verifica potrà avvenire con le modalità ritenute più opportune dagli organi ispettivi, i quali potranno procedere a un nuovo accesso presso la sede del contribuente cui si riferiscono i documenti già acquisiti, ovvero intraprendere d’ufficio, sulla base degli stessi documenti, la nuova attività ispettiva mediante convocazione del medesimo contribuente, cui andrà notificato l’avvio dell’ispezione e l’insieme degli obblighi da osservare e dei diritti contestualmente riconosciutigli in qualità di soggetto sottoposto a verifica.
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